La cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori genera frequentemente plusvalenze di importo rilevante, con specifiche problematiche sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.
1. IL TRATTAMENTO AI FINI IRES
Ai fini IRES, la plusvalenza derivante dalla cessione di un diritto alle prestazioni sportive del calciatore concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole previste dall’art. 86 del TUIR.
Il regime consente, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, di frazionare la tassazione della plusvalenza in più esercizi.
Per le società calcistiche assume per questo particolare rilievo il requisito del periodo di possesso del diritto.
Il requisito del periodo di possesso
La disciplina precedente prevedeva, per le società sportive, un periodo minimo di possesso di un anno.
Il D.L. 75/2023, convertito dalla L. 112/2023, ha modificato la disciplina, portando a due anni il periodo minimo di possesso per i diritti alle prestazioni sportive degli atleti professionisti, per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
Pertanto, per le plusvalenze realizzate nel periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, occorre verificare la data di stipula del contratto cui si riferisce il diritto ceduto, distinguendo tra le situazioni soggette alla precedente disciplina e quelle soggette al nuovo requisito biennale.
Quando la rateizzazione è ammessa, la plusvalenza può essere ripartita fino a cinque quote annuali, a partire dall’esercizio di realizzo.
2. LA NUOVA DISCIPLINA DAL 1° LUGLIO 2026
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è intervenuta nuovamente sull’art. 86, comma 4, del TUIR, confermando, per i diritti alle prestazioni sportive degli atleti professionisti, il requisito del possesso biennale ai fini della rateizzazione.
Per una società con esercizio 1° luglio – 30 giugno, la nuova disciplina trova applicazione, in concreto, a partire dal periodo d’imposta 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027, secondo le specifiche disposizioni transitorie.
Resta fermo anche il meccanismo della rateazione fino a cinque quote annuali quando ricorrono i presupposti per la rateizzazione.
Tuttavia, fatti salvi i requisiti del possesso e del periodo di massima rateazione, la norma ha introdotto una ulteriore restrizione, stabilendo che sono rateizzabili esclusivamente le plusvalenze realizzate sulla parte del corrispettivo effettivamente pagata in denaro.
3. IL TRATTAMENTO AI FINI IRAP
Più articolata è la questione relativa alla rilevanza delle plusvalenze da cessione dei calciatori ai fini IRAP.
Il tema è stato oggetto, nel tempo, di interpretazioni non sempre uniformi.
Un primo importante riferimento è rappresentato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 213/E del 19 dicembre 2001, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha valorizzato il principio di correlazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 446/1997, ritenendo rilevanti ai fini IRAP le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori in quanto collegate ai costi sostenuti per l’acquisizione dei relativi diritti.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente approfondito la qualificazione dei diritti dei calciatori.
In particolare, Cass. n. 661/2023 e Cass. n. 2376/2023 hanno riconosciuto ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori la natura di beni immateriali strumentali, mentre la più recente Cass. n. 8724 del 2 aprile 2025 ha ulteriormente affermato la rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali diritti, considerando la cessione quale trasferimento del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1406 c.c.
Ne deriva un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato a favore della rilevanza IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti dei calciatori.
4. IL PARTICOLARE CASO DEI CALCIATORI PROVENIENTI DAL VIVAIO
Una questione più delicata riguarda i calciatori provenienti dal settore giovanile.
Nel caso del calciatore proveniente dal vivaio, manca normalmente un costo di acquisizione del singolo diritto. La normativa federale, infatti, non consente di capitalizzare i costi di formazione con riferimento al singolo atleta, i quali vengono pertanto rilevati a conto economico. La FIGC ha infatti chiarito, nella propria Raccomandazione Contabile 2021/2, l’inammissibilità della capitalizzazione dei costi del vivaio; la documentazione contabile federale precisa inoltre che tali costi, quando presentano utilità pluriennale, non sono capitalizzabili con riferimento ai singoli calciatori.
Da qui nasce il problema della correlazione: occorre stabilire se tali costi di formazione possano essere considerati correlati o meno al successivo provento derivante dalla cessione del calciatore.
Il tema è particolarmente rilevante perché la correlazione richiamata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate nel 2001 era riferita, in particolare, al rapporto tra il provento della cessione e i costi sostenuti per l’acquisizione del diritto.
Nel caso del vivaio, invece, non esiste un costo di acquisizione del singolo diritto, né i costi sostenuti per la formazione vengono contabilmente attribuiti e capitalizzati sul singolo atleta.
È quindi necessario tenere distinto questo caso da quello del calciatore acquistato da un’altra società.
Va inoltre precisato che Cass. n. 8724/2025 non ha espressamente esaminato il caso specifico del calciatore proveniente dal vivaio. L’estensione dei principi affermati dalla Corte anche ai calciatori provenienti dal settore giovanile costituisce, pertanto, un tema interpretativo.
In questa direzione si è espressa parte della dottrina: in particolare, la rubrica fiscale “Ratio”, commentando la pronuncia della Cassazione, ha ritenuto che i principi affermati possano condurre alla rilevanza IRAP anche delle plusvalenze relative a calciatori svincolati o provenienti dal vivaio.
Si tratta tuttavia di una ricostruzione interpretativa dell’autore, che deve essere tenuta distinta da quanto effettivamente deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 8724/2025.
5. IN SINTESI
| Tipologia di calciatore | IRES | IRAP |
| Calciatore acquistato da altra società | Plusvalenza imponibile secondo art. 86 TUIR; possibile rateizzazione se ricorrono i requisiti | Rilevanza della plusvalenza sostenuta dalla prassi e dalla più recente giurisprudenza |
| Calciatore acquistato e posseduto per almeno il periodo richiesto dalla disciplina applicabile | Possibile rateizzazione in massimo 5 quote | Rilevanza della plusvalenza |
| Calciatore proveniente dal vivaio | Possibile rateizzazione in massimo 5 quote | Questione molto delicata sotto il profilo della correlazione; orientamento interpretativo contrastante, ma prudenzialmente orientato per la rilevanza, anche se con fondate riserve. |
| Calciatore svincolato | Possibile rateizzazione in massimo 5 quote | Tema interpretativo, con orientamenti prudenziali favorevoli alla rilevanza |
Riferimenti principali
- Art. 86, comma 4, TUIR – plusvalenze patrimoniali e relativa rateizzazione;
- Art. 5 e art. 11 D.Lgs. 446/1997 – determinazione della base imponibile IRAP e principio di correlazione;
- D.L. 75/2023, convertito dalla L. 112/2023 – modifica del periodo minimo di possesso dei diritti sportivi;
- L. 199/2025 – modifiche alla disciplina delle plusvalenze relative ai diritti degli atleti professionisti;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 213/E del 19 dicembre 2001;
- Cass. n. 661/2023;
- Cass. n. 2376/2023;
- Cass. n. 8724 del 2 aprile 2025;
- Raccomandazione Contabile FIGC 2021/2 – Costi del vivaio (inammissibilità della relativa capitalizzazione);
- commento Ratio alla giurisprudenza in materia di plusvalenze da cessione dei diritti dei calciatori.
CONCLUSIONE
La disciplina delle plusvalenze da cessione dei calciatori presenta oggi, ai fini IRES, un quadro normativo abbastanza definito. Ai fini IRAP, invece, solo di recentela la giurisprudenza ha rafforzato la tesi della rilevanza delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti sportivi.
Resta invece particolarmente interessante il caso dei calciatori provenienti dal vivaio, nel quale la mancanza di un costo di acquisizione del singolo diritto e il divieto di capitalizzare i costi di formazione sul singolo atleta rendono centrale il tema della correlazione tra costi di formazione e successivo provento di cessione.
Su questo specifico punto, tuttavia, è opportuno distinguere ciò che è stato effettivamente deciso dalla Cassazione dalle interpretazioni dottrinali che ne hanno prospettato l’estensione.
Pescara, 25/09/2026
Dott. Fabrizio Bevilacqua