Con questo contributo cercherò di fornire in maniera schematica le soluzioni alle problematiche relative alla ricezione e contabilizzazione delle fatture acquisti a cavallo dell’esercizio.
La normativa vigente stabilisce che: “entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto a detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Questa previsione comporta una netta differenziazione tra le liquidazioni Iva infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre ovvero al quarto trimestre di ciascun anno.
In effetti, mentre nel corso dell’anno è possibile detrarre l’IVA nella liquidazione relativa alla data riportata in fattura anche se la stessa è stata ricevuta e registrata entro il 15 del mese/trimestre successivo, per la liquidazione di fine periodo la possibilità di detrazione entro il 16 gennaio (16 marzo per i trimestrali) si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di esigibilità dell’imposta.
Volendo esemplificare:
CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE IVA MENSILE
- Se un contribuente riceve una fattura datata ad es. aprile 2024 prima del 15 di maggio 2024 e l’annota nel registro acquisti entro detta data, potrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione di aprile con scadenza 16 maggio del 2024;
- Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2024 prima del 31 dicembre dello stesso anno, può operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione di dicembre con scadenza 16 gennaio 2025 a condizione che annoti entro il 31 dicembre la fattura nel registro degli acquisti;
- Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2024 il 10 del mese di gennaio 2025 e l’annota nel registro acquisti entro la stesa data, dovrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione di gennaio 2025 con scadenza 16 febbraio;
- Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2024 entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma annota la fattura entro il 30 aprile 2024, non potrà portare in detrazione la fattura nel 2024, ma dovrà inserirla in un sezionale relativo al 2024 e farà concorrere l’Iva nel credito Iva annuale, evidenziando lo stesso nella dichiarazione che presenterà entro il 30 aprile 2025. Se la stessa fattura venisse annotata successivamente alla presentazione della dichiarazione iva (02/05/2022), si perderebbe il diritto alla detrazione.
CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE
- Se un contribuente riceve una fattura datata ad es. febbraio 2024 prima del 15 di maggio 2024 e l’annota nel registro acquisti entro detta data, potrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 1° trimestre con scadenza 16 maggio del 2024;
- Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2024 prima del 31 dicembre dello stesso anno, può operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 4° trimestre 2024 con scadenza 16 marzo 2024 a condizione che annoti entro il 31 dicembre la fattura nel registro degli acquisti;
- Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2024 nel 1° trimestre 2025 e l’annota nel registro acquisti entro la stesa data, dovrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 1° trimestre 2025 con scadenza 16 maggio;
- Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2024 entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma annota la fattura nel 1° trimestre 2025, non potrà portare in detrazione la fattura nello stesso trimestre, ma dovrà inserirlo in un sezionale relativo al 2024 e farà concorrere l’Iva nel credito Iva annuale, evidenziando lo stesso nella dichiarazione che presenterà entro il 30 aprile 2025. Se la stessa fattura datata e ricevuta nel 2024 non verrà annotata entro la presentazione della dichiarazione, si perderà il diritto alla detrazione.
Pescara 01/01/2025
Dott. Fabrizio Bevilacqua