Il D. lgs. 12.2.2024 n. 13 ha introdotto il nuovo strumento del concordato preventivo biennale, finalizzato a far emergere spontaneamente reddito imponibile utilizzando i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Di seguito una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento.
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, sia titolari di reddito di impresa che di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni.
In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario.
Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023):
- non deve avere debiti tributari;
- oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta (cioè il 31.10.2023).
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
L’accesso al nuovo istituto è inoltre precluso in caso di:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021 – 2022 – 2023);
- condanna per reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), per i contribuenti in regime forfetario.
- soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati che verranno comunicati attraverso la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi, oltre che su dati derivanti dai modelli ISA e dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che è stato reso disponibile in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate.
Il software elaborerà i dati e restituirà un valore di REDDITO PRESTABILITO per i 2 anni successivi (2024 e 2025) che, se accettato, diventerà appunto il reddito “CONCORDATO”. Esso sarà il reddito che il contribuente dovrà dichiarare e su cui dovrà calcolare le imposte (Redditi e IRAP) non si terrà conto, invece, del reddito effettivamente realizzato.
L’adesione al nuovo istituto si concretizzerà con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024, nel quale si potrà esprimere la scelta se aderire o meno.
Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti agli adempimenti fiscali ordinariamente previsti a seconda del regime specifico: tenuta contabilità, liquidazioni iva, presentazione dichiarazioni, ecc. …
Solo circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
Qualsiasi altro scostamento in più o in meno tra reddito effettivo e reddito concordato inferiore al 50% è irrilevante.
Quali sono i vantaggi?
L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISAa prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito. Essi sono:
- esonero visto di conformità per compensazioni crediti;
- riduzione termini di accertamento;
- esonero da accertamento sintetico;
- esclusione disciplina società di comodo.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, inoltre, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
I soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno comunque essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati.
INDICAZIONI OPERATIVE PER I CLIENTI DELLO STUDIO.
Premesso che i software per l’elaborazione del calcolo sono ancora in fase di elaborazione (per i forfettari il software sarà operativo dal 15.07.2024), riteniamo che esprimere oggi un parere sulla convenienza dell’adesione a questo nuovo istituto sia al momento prematuro.
Il nostro studio, in aderenza ai dubbi manifestati da stampa specializzata e associazioni professionali, ritiene che la convenienza dell’adesione a questo strumento vada meglio approfondita, anche in conseguenza del susseguirsi di circolari e risoluzioni in merito.
Al momento, non avendo la possibilità di valutare l’esatto ammontare della proposta, stante il ritardo nella messa a disposizione degli applicativi, abbiamo la sola certezza che, in sostanza, il contribuente, a fronte del doversi accollare il rischio fiscale di pagare su ciò che è stato concordato preventivamente e poi non si è avverato, non ottiene nessun vantaggio in termini di riduzione delle aliquote e degli adempimenti fiscali.
Per quanto sopra, e dato che:
- il contribuente ha tempo fino al 31 ottobre 2024 per decidere se aderire alla proposta dell’Amministrazione finanziaria,
- l’eventuale adesione a tale strumento non influisce sul calcolo delle imposte in scadenza a fine luglio;
lo Studio provvederà ad elaborare i conteggi presumibilmente durante il mese di settembre.
Sempre nello stesso mese di settembre verrà comunicato il costo applicato dallo studio per l’elaborazione dei conteggi e per l’eventuale adesione.
Pescara 28 giugno 2024
Dott. Fabrizio Bevilacqua