L’art. 37 del D.L. 76/2020, ha introdotto delle importanti modifiche in materia di indirizzo pec delle imprese determinando l’ingresso, nel Registro delle Imprese, del concetto di “domicilio digitale”.
Per effetto di tali novità i riferimenti agli obblighi in materia di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sono sostituiti da quelli relativi al domicilio digitale.
Trattasi di un concetto più ampio rispetto alla PEC poiché ricomprende anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.
E’ importante sottolineare che nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo pec valido, attivo e nella propria disponibilità esclusiva.
Qualora, al contrario, la PEC posseduta sia scaduta, o peggio ancora non si sia ancora in possesso di un recapito PEC esclusivo per l’azienda, Il citato art. 37 del D.L. 76/2020 prescrive l’obbligo, per tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale già iscritte al Registro delle Imprese di regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione, da presentare entro il 1° ottobre 2020, al Registro delle Imprese competente per territorio.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al registro imprese l’impresa incorrerà nell’irrogazione di sanzioni.
Contestualmente all’irrogazione della sanzione, il Registro delle Imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore. Al domicilio digitale assegnate saranno inviate comunicazioni e notifiche, con tutte le conseguenze immaginabili in caso di mancata lettura da parte dell’impresa.
Qualora durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventi inattivo, il Conservatore del Registro delle imprese, previo invito all’adempimento, provvederà alla cancellazione dell’indirizzo con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC e, conseguentemente la mancata comunicazione del domicilio digitale (già PEC) verrà sanzionata. In mancanza di un domicilio digitale (ex PEC) valido, attivo e nella propria disponibilità esclusiva, le imprese sono invitate a richiederlo ad un gestore autorizzato e a comunicarlo al Registro Imprese attraverso la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica.
Pescara 01.10.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua