L’AdE (Agenzia delle Entrate) nella giornata di ieri 03.04.2020 ha diramato la la circolare 8/E in cui viene precisato che il credito di imposta del 60% spetta a chi ha effettivamente pagato la mensilità. Per chi ancora non lo avesse fatto la fruizione del beneficio scatterà a pagamento avvenuto.
Credito di imposta per i negozi, come funziona
Il credito, pari al 60% del canone di affitto pagato per immobili di categoria C1 condotti in locazione, può essere riconosciuto, solo in compensazione, a tutti gli imprenditori che non stanno lavorando (sono esclusi, pertanto, tutti quelli che continuano ad essere aperti perché assicurano beni o servizi di prima necessità).
Per poter godere della compensazione è necessario riportare sull’F24, nella sezione Erario alla colonna “importi a credito compensati”, il codice tributo 6914, mentre l’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020.
Credito d’imposta per negozi e botteghe solo con canone pagato.
È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella circolare 8/E (paragrafo 3.1.) a chiarimento dell’articolo 65 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, che conducono in locazione un immobile in categoria catastale C1 e hanno dovuto sospendere l’attività in forza del suddetto decreto
L’interpretazione genererà non pochi problemi pratici, cui di seguito tenteremo di dare soluzione.
Canone affitto di marzo non ancora pagato
Per costoro, quindi, stando all’interpretazione delle Entrate la fruizione del bonus è rimandata a quando effettueranno il pagamento del canone di marzo.
Canoni di affitto arretrati
Si pensi a chi ha materialmente versato un canone nel mese di marzo, ma potrebbe essere indietro con le mensilità precedenti. In questi casi, in assenza di indicazioni sulla causale del bonifico, è opportuno che l’inquilino comunichi al locatore che, nelle proprie intenzioni di pagamento, il canone pagato è quello relativo al mese di marzo e non ai mesi precedenti. anche con una comunicazione da fare ora.
Canone di affitto pagato parzialmente
Per chi, a causa delle tensioni sulla propria liquidità, non ha pagato tutto il canone dovuto, è ragionevole ritenere che il beneficio possa maturare anche parzialmente.
Credito già fruito in compensazione
Per chi, ha già utilizzato in compensazione il credito (il possibile utilizzo partiva dal 25 marzo scorso) pur non avendo adempiuto al pagamento (in tutto od in parte) del canone del mese di marzo, considerato il contesto di riferimento e le tempistiche del chiarimento, sembra logico pensare che il ravvedimento di quanto indebitamente compensato possa avvenire senza incorrere in sanzioni, trattandosi di un’evidente causa di non punibilità ex articolo 6 del Dlgs 472/1997.
Pescara 04.04.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua