L’emergenza Covid-19 sta portando le aziende a ridurre i prezzi su beni o servizi per fatture già emesse. Ai fini Iva e delle imposte dirette è possibile emettere una nota di credito per «sconto incondizionato», a patto di un accordo scritto tra le parti, ma in caso di rinuncia unilaterale del fornitore l’operazione va trattata come liberalità.
È possibile emettere una nota di credito con la dicitura «sconto incondizionato a seguito degli effetti economico-finanziari del coronavirus»?
Pur essendo necessario esaminare le volontà di fornitore e cliente caso per caso, si ritiene che in genere sia possibile l’emissione di una nota credito, con evidenziazione di imponibile e Iva, citando nella nota credito il ricorso all’articolo 26 del Dpr 633/1972, commi 2 e 3. Sarà, tuttavia, necessario procedere ad una integrazione scritta del contratto originario oppure, se il contratto non è stato stipulato in forma scritta, una richiesta formale scritta del cliente con accettazione del fornitore.
la nota credito ai fini va emessa dal fornitore che la deve inviare allo Sdi, secondo le usuali modalità;
Riferimenti normativi
L’attenzione va posta su su due elementi: lo sconto “incondizionato” e il sopravvenuto accordo tra le parti da redigersi in forma scritta. Infatti, il comma 2 dell’articolo 26 ricorda che «se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25». Il comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di «sopravvenuto accordo fra le parti». Se il cliente richiede al fornitore di effettuare uno “sconto” anche in misura forfettaria (ad esempio, il 10 per cento) rispetto alla fornitura originaria e anche una rideterminazione delle modalità di pagamento contenute nel contratto o nel contratto-quadro, originario, quest’ultimo dovrà essere oggetto di variazione con un’opportuna e consigliabile integrazione scritta, ma va sottolineato che se è trascorso un anno dall’operazione originaria, non potrà emettersi nota credito con evidenziazione dell’iva.
Pescara 02.04.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
Fonte: il sole 24 ore