OBBLIGO DI PEC PERSONALE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 860 della L. 30.12.2024 n. 207) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società, di persone e di capitali di dotarsi di un indirizzo PEC personale diverso da quello della società amministrata da comunicare al Registro delle imprese.

L’obbligo riguarda sia le società che si costituiscono a partire dall’1/1/2025, sia quelle già esistenti.

Per queste ultime l’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto entro il 30 Giugno 2025.

Tuttavia, se prima di tale data viene nominato un nuovo amministratore o viene rinnovata la carica, la comunicazione deve essere fatta contestualmente al deposito della stessa.

Nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più società, può dotarsi di una sola PEC personale.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione sia il presidente che tutti i consiglieri devono dotarsi di una PEC personale diversa da quella della società.

In caso di società in liquidazione l’obbligo della PEC personale è in capo al liquidatore.

Nel caso in cui la comunicazione non venga effettuata nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da €. 103 ad €. 1032).

Restano escluse:

  • le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciali (es. società semplici, ad eccezione di quelle agricole);
  • i consorzi;
  • gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
  • gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.

Si sottolinea, inoltre, l’importanza di monitorare periodicamente il proprio indirizzo PEC, eventualmente impostando un inoltro automatico sulla mail ordinaria

Pescara 28/04/2025

Dott. Fabrizio Bevlacqua

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