POLIZZE CATASTROFALI – BREVE GUIDA ALL’OBBLIGO

A meno di una settimana alla scadenza del 31/03/2025 per stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali, si fornisce un promemoria schematico del nuovo obbligo.

Si informa il lettore, per altro, che sulla spinta delle varie associazioni di categoria, un emendamento di Fratelli d’Italia al Dl bollette, propone di posticipare la scadenza attualmente prevista per il 31 marzo al 31 ottobre 2025.

OBBLIGATI ED ESCLUSI DALLA SOTTOSCRIZIONE

Sono soggette all’obbligo tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

È prevista l’esclusione dall’obbligo per le imprese del settore agricolo.

Le imprese del settore pesca e acquacoltura devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Nell’obbligo sono comprese le ditte individuali, mentre ne restano esclusi i professionisti non essendo, questi ultimi, iscritti nel Registro Imprese.

Sono soggette all’obbligo anche le ASD, iscritte al registro delle imprese, che utilizzano in forma gratuita i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune.

BENI DA ASSICURARE

L’oggetto della copertura assicurativa è riferito a: immobili, impianti, macchinari, attrezzature ecc., ma non alle merci e/o i beni di magazzino.

Più precisamente i beni da assicurare obbligatoriamente sono tutte le immobilizzazioni materiali elencate dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.  

In caso di immobile concesso in locazione l’obbligo di stipula della polizza ricade sul conduttore, a meno che l’immobile non sia già assistito da analoga copertura assicurativa. Il beneficiario del risarcimento sarà sempre il proprietario dell’immobile (assicurazione per conto altrui). Ciò comporterà che il conduttore potrebbe chiedere una riduzione proporzionale del canone di locazione che tenga conto dell’onere sostenuto per obbligo di legge.

Ricade nell’obbligo di stipula della polizza anche l’immobile ad uso promiscuo utilizzato come abitazione e come luogo di svolgimento dell’attività.

ADEGUAMENTO POLIZZE IN ESSERE

Le polizze già in essere non dovranno essere adeguate entro il 31 marzo (o entro il 31 ottobre laddove venga approvata la proroga); l’adeguamento avverrà al rinnovo, in caso di polizza annuale, o al primo pagamento utile, in caso di premio frazionato.

Pescara 25/03/2025

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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