TEMPISTICA APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Di seguito un riassunto schematico della tempistica per gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023.

Al termine di ogni esercizio sociale, è necessario predisporre il bilancio di esercizio con il quale si dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio.

Il bilancio così predisposto dovrà essere discusso e approvato dall’assemblea dei soci.

Il procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio consta delle seguenti fasi:

  1. redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo, corredato dalla relazione sulla gestione (se prevista);
  2. comunicazione del progetto di bilancio al Collegio sindacale/Sindaco unico (ove nominato) e al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
  3. predisposizione da parte del Collegio sindacale/Sindaco unico e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) delle relazioni di rispettiva competenza;
  4. trasmissione all’organo amministrativo della relazione redatta dal Collegio sindacale/Sindaco unico (ove nominati) e della relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
  5. deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e delle relazioni dell’organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
  6. esame e delibera di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci;
  7. deposito del bilancio, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione presso il Registro delle imprese;

Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

A norma dell’art. 2364 c.c. l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per tanto per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2023, l’assemblea dei soci si dovrà tenere entro il prossimo 29.4.2024.

Lo stesso articolo del Codice Civile, nella seconda parte del comma 2, consente di beneficiare di un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (con assemblea da celebrarsi al massimo entro il 28.6.2024 per il bilancio 2023), se ricorrono le seguenti situazioni:

  • società obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (in appendice all’articolo vengono forniti alcuni esempi di “particolari esigenze”).

Termini degli adempimenti civilistici connessi al procedimento di approvazione del bilancio, per assemblee convocate per il 29.04.2024

TERMINE ORDINARIO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO: 29.4.2024
AdempimentoScadenzaTERMINE
ADEMPIMENTI
Redazione del progetto di bilancio da parte degli am­ministratori 
 
Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’as­­semblea che deve di­­scu­terlo
 
30.3.2024
 
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se prevista)
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale/Sindaco unico (se presente)
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (se presente)
Deposito presso la sede sociale del bilancio, comprensivo di allegati, delle Rela­zio­ni di am­ministra­to­ri, sin­­­daci e re­vi­sore (ove pre­senti)Per un periodo di almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’as­­semblea e fino all’approvazione 
13.4.2024
(in quanto il 14.4.2024 è una domenica)
Pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su un quotidianoAlmeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione
Convocazione dell’as­sem­­blea mediante altri mezzi“Ricevimento” della convocazione almeno 8 gior­­­ni prima dell’as­sem­blea.
Oppure
Invio ai soci della raccomandata di convocazione almeno 8 giorni dell’adunanza.
20.4.2024
(in quanto il 21.4.2024 è una domenica)
Assemblea per l’approva­zio­ne del bilancioEntro 120 giorni dalla chiusu­ra dell’esercizio so­­ciale29.4.2024
Registrazione del ver­ba­le di approvazione del bilancio presso l’Agenzia delle entrate, se la delibera di approvazione del bilancio prevede anche la distribuzione di utiliEntro 30 giorni dalla data di appro­vazione del bilancio29.5.2024
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Re­gi­stro delle impreseEntro 30 giorni dalla da­ta di appro­vazione del bilancio
Note: I predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non anche il suo effettivo svolgimento. La disposizione si deve ritenere rispettata nel caso convocazione dell’assemblea entro il 29.04.2024 , che non venga regolarmente costituita, oppure vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2023 verrà approvato in seconda convocazione, ossia successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.  
La presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo deve ritenersi tempestiva se effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo;

Termini degli adempimenti civilistici connessi al procedimento di approvazione del bilancio, per assemblee convocate per il 28.06.2024

Gli statuti delle società possono attribuire agli amministratori, in determinate circostanze, la possibilità di rinviare la convocazione dell’assemblea di bilancio oltre l’ordinario termine di 120 giorni, comunque non superiore a 180 giorni. Ne consegue che, per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2023, ipotizzando che l’assemblea venga convocata per l’ultimo giorno utile (con rinvio a 180 giorni) coincidente con la data del 28.6.2024 (180° giorno dal 31.12.2023), avremmo la seguente tempistica:

TERMINE PROROGATO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO: 28.6.2024
AdempimentoScadenzaTERMINE
ADEMPIMENTI
Redazione del progetto di bilancio da parte degli am­ministratori 
 
Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’as­­semblea che deve di­­scu­terlo
 
29.5.2024
 
Redazione della rela­zio­ne sulla gestio­ne da parte degli amministratori
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (se presente)
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (se presente)
Deposito presso la sede sociale del bilancio, comprensivo di allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente)Per un periodo di almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione12.6.2024
Pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su un quotidianoAlmeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione13.6.2024
Convocazione dell’as­sem­­blea mediante altri mezzi“Ricevimento” della convocazione almeno 8 gior­­­ni prima dell’as­sem­blea.
Oppure
Invio ai soci della raccomandata di convocazione almeno 8 giorni dell’adunanza.
20.6.2024
Assemblea per l’approva­zio­ne del bilancioEntro 120 giorni dalla chiusu­ra dell’esercizio so­­ciale28.6.2024
Registrazione del ver­ba­le di approvazione del bilancio presso l’Agenzia delle entrate, se la delibera di approvazione del bilancio prevede anche la distribuzione di utiliEntro 30 giorni dalla data di appro­vazione del bilancio29.7.2024
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Re­gi­stro delle impreseEntro 30 giorni dalla da­ta di appro­vazione del bilancio

Appendice

SITUAZIONI CHE CONSENTONO DI GIUSTIFICARE IL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI
Società non tenute alla reda­zione del bilancio consolidato, ma che hanno la necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate, per una corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, valutate con il criterio del patrimonio netto.
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente, al fine di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio.
Società che hanno partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari, a norma dell’articolo 2447-bis cod. civ. e all’articolo 2447-septies cod. civ.
Società interessate da modifiche legislative che impongono l’adozio­ne di nuovi principi contabili (es. adozione degli Ias).
Società che sono state interessate da:
· mo­difiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societa­rio, in prossimità dei termini per l’approvazione del bilancio,
· even­tuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminen­za del termine ordinario di convocazione dell’assemblea.
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttu­ra dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edili­zia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avan­zamento lavori da parte del committente e, in particolar modo, in presenza di can­tieri all’estero.
Cause di forza maggiore (es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società, infatti, i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

Pescara 11/03/2024

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonte: Euroconference News

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