CONTRIBUTI ENASARCO NON VERSATI

A differenza di quanto accade per l’inadempimento contributivo dei datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali Enasarco operato dalle ditte mandanti a danno degli agenti di commercio non è considerato fattispecie di reato, ma viene sanzionato semplicemente in via amministrativa dall’art. 36 del Regolamento delle attività Istituzionali della Fondazione Enasarco. Certamente questa è una delle motivazioni per cui l’evasione contributiva in questo ambito è enormemente diffusa. Basti pensare che, con riferimento all’anno 2022, il 92,26% delle aziende ispezionate dalla Fondazione Enasarco è risultata irregolare. Ne consegue che l’agente di commercio viene privato, in questo modo, di una tutela fondamentale.

Per questo motivo, al fine di evitare spiacevoli soprese, è opportuno che l’agente svolga verifiche preventive e periodiche sulla regolarità dei contributi versati dalle ditte mandanti, magari con l’ausilio di professionisti qualificati.

A tal proposito è bene sapere che in caso di mancato versamento contributivo, è possibile inviare una segnalazione alla vigilanza ispettiva nel termine di prescrizione fissato a 5 anni, oltrepassati i quali non è più possibile recuperare le somme non versate determinando la percezione di un importo pensionistico ridotto rispetto a quanto dovuto o addirittura l’impossibilità di andare in pensione.

Altrettanto importante è sapere che, se il preponente non effettua la trattenuta all’atto della liquidazione delle provvigioni ed omette o evade l’obbligo contributivo, il contributo evaso od omesso diviene interamente a suo carico e il diritto di rivalsa nei confronti dell’agente non può essere esercitato successivamente.

L’attività ispettiva svolta dalla Fondazione Enasarco ricopre un’importanza fondamentale nel recupero dei contributi omessi o evasi dalle ditte mandanti, ma trova il suo limite nella scarsità delle risorse da destinare ai controlli. Per questo motivo si ribadisce l’opportunità, da parte dei singoli agenti, di avere sempre il controllo della propria posizione previdenziale al fine di poter riscuotere le corrette prestazioni previdenziali un volta cessata l’attività.

Pescara 18/09/2023

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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