TRATTAMENTO DEI RIMBORSI PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI AD USO PROMISQUO

L’agenzia delle Entrate con la risposta del 25 agosto 2023 n. 421 ha precisato che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

L’azienda istante nel suo quesito specifica che, al fine di sensibilizzare i dipendenti al ricorso alla mobilità elettrica, intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l’energia sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione.

La spesa rimborsabile sarà determinata sulla base del prezzo medio comunicato da ARERA e dei consumi effettivi: al dipendente saranno fornite due distinte tessere, una per esigenze di lavoro e una per esigenze private, mediante le quali l’azienda potrà monitorare e distinguere i chilometri percorsi per le due diverse esigenze, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate; il rimborso avverrà soltanto sulla base dei KM percorsi per esigenze di servizio;

Ciò  premesso,  l’istante  chiede  se  detti  rimborsi  debbano  essere  assoggettati  a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria delle auto concesse in uso ai dipendenti di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta, ha precisato che in relazione ai veicoli ad uso promiscuo, la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.

Inoltre, il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Secondo le Entrate il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Al  riguardo  viene evidenziato  che,  in  generale,  le  somme  che  il  datore  di  lavoro corrisponde  al  lavoratore  a  titolo  di  rimborso  spese  costituiscono,  per  quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto  di  beni  strumentalidi  piccolo  valore,  come  carta  della  fotocopia  o  della stampante, le pile della calcolatrice, etc., e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

In conclusione , per tanto, l’Agenzia ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Pescara 01/09/2023

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonte: Giuffrè – Francis Lefebvre

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