ROTTAMAZIONE QUATER

LA ROTTAMAZIONE QUATER

La “rottamazione quater”, introdotta con la legge di Bilancio 2023 riguarda i carichi affidati all’agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022. La definizione si concretizza in una comoda modalità di dilazione delle somme dovute, avente ad oggetto un carico sensibilmente alleggerito rispetto a quello iniziale.

Il vantaggio della nuova definizione contempla l’azzeramento della totalità degli interessi, compresi quelli affidati all’agente della Riscossione, e dell’aggio di riscossione nonché la mancata riproposizione del divieto di dilazione dei carichi residui, in ipotesi di decadenza dalla procedura.

Alla rottamazione quater si accompagna, inoltre, la riedizione dell’azzeramento delle partite a ruolo non superiori a 1.000 euro, affidate fino al 31 dicembre 2015.

AMBITO OGGETTIVO DELLA NUOVA ROTTAMAZIONE

La norma include tutti gli affidamenti all’agente di riscossione eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Rispetto alle precedenti edizioni il riferimento è anche a partite molto recenti, in relazione alle quali, essendo presumibile che le operazioni di recupero non siano neppure iniziate, l’effetto è che la sanatoria in esame verrebbe così ad assumere la portata di una rateazione ampia cui il diritto di accesso è garantito a tutti e riferito a un ammontare di debito fortemente ridotto.

Per espressa previsione di legge, possono essere inclusi nella definizione agevolata anche gli affidamenti contenuti in tutte le precedenti edizioni della rottamazione, realizzandosi così a tutti gli effetti una sorta di riapertura dei termini nei riguardi dei soggetti decaduti dalle sanatorie pregresse.

È possibile conoscere le partite definibili attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, per il tramite dei servizi informativi messi a disposizione in via telematica dall’agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader). Ai fini dell’applicabilità della rottamazione è sufficiente che il flusso sia stato materialmente trasmesso all’agente della Riscossione entro la fine di giugno 2022, anche se la presa in carico da parte di quest’ultimo sia avvenuta nel mese successivo.

Sono escluse dalla rottamazione, oltre alle entrate che costituiscono risorse comunitarie e all’Iva all’importazione, le seguenti:

  • il recupero degli aiuti di Stato;
  • le somme da condanna della Corte dei Conti;
  • le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali.

L’attuale sanatoria non esclude le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, con la precisazione che per queste, incluse le multe per violazioni del Codice della strada, l’annullamento derivante dalla definizione agevolata riguarda unicamente gli interessi moratori, e l’aggio di riscossione.

Non è stata prevista la facoltà, per i Comuni che si avvalgono di soggetti diversi dall’Ader o che svolgono direttamente le attività di recupero coattivo, di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni, che sono quindi escluse dalla sanatoria.

VANTAGGI DELLA NUOVA ROTTAMAZIONE

I vantaggi della definizione agevolata sono questa volta particolarmente consistenti poiché essi sono rappresentati non solo dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ma anche dall’annullamento dell’aggio e degli interessi affidati all’agente della Riscossione.

Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive. Correlativamente, non possono essere dedotti dal quantum della definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni, interessi e aggio.

Nel caso in cui l’affidamento avesse a oggetto solo sanzioni tributarie, il vantaggio della rottamazione sarebbe massimo poiché determinerebbe l’azzeramento delle somme dovute.

PROCEDURA E VERSAMENTI

La domanda di ammissione alla procedura dev’essere redatta sui moduli approvati dall’Ader. La domanda dev’essere trasmessa, questa volta in via esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2023. Nella compilazione della domanda occorre indicare il numero delle rate prescelte che può arrivare sino a 18 rate, in un arco temporale massimo di 5 anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.

In ipotesi di opzione per la dilazione massima, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, per un importo del 10% ciascuna, e quindi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, per i successivi quattro anni, con quote tutte di pari ammontare (vedi tabella fondopagina).

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della Riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute. È sempre possibile revocare la domanda ovvero correggerla o integrarla entro il 30 aprile 2023.

Il pagamento potrà avvenire:

  • mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
  • mediante bollettini precompilati;
  • presso gli uffici dell’agente della Riscossione.

Non è ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti d’imposta attraverso il modello F24.

Come nel recente passato, la definizione agevolata si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute. Sono tollerati ritardi non superiori a 5 giorni con riferimento alla totalità delle rate mentre non è tollerata alcuna insufficienza nel pagamento della rata stessa. Se il contribuente decade per qualsiasi motivo dalla rottamazione, vengono ripristinati sanzioni, interessi e, si ritiene, anche l’aggio di riscossione, azzerando così tutti i benefici della procedura di sanatoria.

A differenza del passato, però, non è riproposto il divieto di dilazione del debito residuo che potrà, quindi, essere oggetto di un piano di rientro, secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 19, Dpr 602/1973.

Nella disciplina di riferimento è, inoltre, stabilito che le somme a qualsiasi titolo versate relative a debiti oggetto di istanza di rottamazione non possono in alcun caso essere restituite e sono, pertanto, definitivamente acquisite dall’Ader.

I GIUDIZI IN CORSO

Sono ammessi alla definizione agevolata anche i carichi per i quali pende un contenzioso. In tale eventualità, con la compilazione della domanda il debitore assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi.

EFFETTI DELLA DOMANDA SULLE PROCEDURE DI RECUPERO

Nelle more della presentazione della domanda di rottamazione, le procedure di recupero dell’agente della riscossione proseguono regolarmente. Una volta trasmessa l’istanza, non possono però essere iscritte nuove misure cautelari né avviate nuove procedure esecutive e sono sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza.

I fermi e le ipoteche già iscritti rimangono fino al perfezionamento della definizione agevolata. Tuttavia, con il pagamento della prima rata il fermo amministrativo viene sospeso così da consentire il regolare utilizzo del veicolo.

Le procedure esecutive in corso sono anch’esse sospese con la trasmissione della domanda; la sospensione si tramuta in estinzione con il versamento della prima rata in scadenza a luglio 2023. Fanno eccezione le sole procedure di pignoramento, per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

GLI ALTRI VANTAGGI

Una volta trasmessa l’istanza, il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis, Dpr 602/1973. La prima norma citata riguarda il soggetto moroso, destinatario di un rimborso fiscale. La seconda disposizione prevede il blocco dei pagamenti maggiori di 5mila euro da parte di enti pubblici, qualora il beneficiario degli stessi abbia pendenze almeno pari a 5mila euro verso l’Ader. Il quadro è completato dalla possibilità di rilasciare il Durc se i carichi previdenziali risultano compresi in domande di rottamazione.

EFFETTI SULLE DILAZIONI PREGRESSE

È possibile rottamare somme comprese in dilazioni scadute; non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata, non occorre il previo pagamento delle rate scadute. È confermato che, con la trasmissione della domanda, sono sospese tutte le rate in scadenza successivamente e fino al 31 luglio 2023. È altresì disposto che, scaduto il termine del 31 luglio, le dilazioni pregresse sono revocate ope legis.

Nelle prime Faq, pubblicate sul sito dell’Ader in occasione della rottamazione ter, era stato chiarito che è possibile riprendere la dilazione precedente nei seguenti casi: a) revoca dell’istanza intervenuta entro il termine di presentazione della stessa; b) diniego totale o parziale della richiesta di definizione comunicato dall’agente della Riscossione.

PROCEDURA DI TRASMISSIONE DOMANDA

La procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023 è disponible da venerdì 20 gennaio.

La domanda può essere presentata soltanto telematicamente. Ciò significa, quindi, che, a differenza delle precedenti “rottamazioni” non vi sono modelli da compilare, firmare, e trasmettere a mezzo pec.

E’ possibile accedere al servizio:

  • dall’area riservata del sito internet http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns.
  • direttamente nell’area pubblica del sito internet http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail. Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e una seconda e-mail di presa in carico della pratica.

In entrambi i casi la ricevuta di presentazione della domanda(R-DA-2023) sarà trasmessa a mezzo mail dall’Agenzia delle entrate e della riscossione.

Ciò significa, quindi, che

  • coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023);
  • coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica riceveranno tre e-mail (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta).

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione”

  • di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati,
  • oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

TEMPISTICA DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

30 aprile 2023scadenza di presentazione della domanda
30 giugno 2023comunicazione delle somme dovute da parte dell’Ader
31 luglio 2023scadenza della prima rata, pari al 10% del totale
30 novembre 2023scadenza della seconda rata, pari al 10% del totale
28 febbraio, 31 m aggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni dal 2024 al 2027pagamento di rate di pari importo, per un totale di 18 rate, comprese quelle del 2023

Pescara 23.01.2023

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonte: Il sole 24ore

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