Il caso DEL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022 è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 293 del 23 maggio 2022.
In merito all’incentivo in oggetto, introdotto dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, l’istante chiede se siano previsti dei massimali autonomi e differenti da quelli concessi con le altre agevolazioni già esistenti, oppure se gli importi previsti vadano ad “interferire” l’uno con l’altro.
Nella risposta viene chiarito che questo nuovo incentivo è attualmente disponibile esclusivamente per le spese sostenute nel corso del 2022 ed è sostanzialmente differente dagli altri incentivi che ammettono la stessa tipologia di lavori, ovvero il Superbonus 110% e il Bonus Ristrutturazioni.
In particolare, mentre il Superbonus 110% ammette la detrazione solo come lavoro trainaTO, Il B.B.A. (Bonus Barriere Architettoniche) al 75% concede lo svolgimento di questi interventi in forma autonoma e, quindi, semplificata. L’incentivo B.B.A. dell’art. 119-ter Decreto Rilancio, sempre nel rispetto dei suoi specifici massimali, può essere utilizzato con la cessione del credito, lo sconto in fattura o con la detrazione in 5 quote per 5 anni.
Nello specifico l’incentivo B.B.A. concede i seguenti massimali di spesa:
- 50.000 euro, per edifici unifamiliari o singole unità residenziali (con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti) ubicate all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo è da moltiplicarsi per ogni unità presente nell’edificio;
- 30.000 euro, per gli edifici composti dalle 9 unità in poi, da moltiplicare per ogni unità. L’importo indicato si deve intendere dalla nona unità in poi, pertanto alle unità da 2 a 8 si applicherà sempre il massimale di 40.000 euro.
Il limite di spesa si deve riferire esclusivamente a questa tipologia di interventi e non va ad interferire con quelli che sono invece i massimali stabiliti per le altre agevolazioni. Tutte le spese dovranno chiaramente essere distinte in maniera specifica e comprensibile e, in presenza di più incentivi, ognuno, nel rispetto dei propri requisiti, potrà essere fruito in maniera autonoma sulla base delle regole previste dalle singole normative di riferimento.
In aggiunta a quanto scritto sopra ci viene in ulteriore soccorso la risposta ad interpello n. 456 del 16 settembre 2022. Nella quale l’A.d.E. chiarisce che, qualora il contribuente risulti rispettare tutti i requisiti richiesti per ognuna delle agevolazioni in questione (Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Barriere 2022), nei limiti di spesa stabiliti per ciascun intervento, è possibile usufruire di tre bonus casa differenti in relazione allo stesso edificio per diverse tipologie di lavori.
E’ sufficiente che gli interventi che si intende agevolare con le diverse detrazioni siano ben distinti tra loro, sia in riferimento all’effettiva esecuzione degli stessi, sia in riferimento alle fatture, alla documentazione e all’eventuale invio della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative.
Il Bonus Barriere Architettoniche è valido solo per le spese sostenute nel corso del 2022 per cui, nel caso si intendesse fruirne mediante cessione o sconto, la Comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2023.
Per quanto riguarda gli interventi, il Fisco ribadisce che l’incentivo non pone limiti riguardanti la tipologia di edificio o la tipologia di beneficiario.
Nello specifico, l’agevolazione può essere beneficiata da tutti i contribuenti (persone fisiche, autonomi, società, imprese, Associazioni, ecc.) che sostengono le spese relative agli interventi e che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo (anche comodato d’uso gratuito).
Riguardo alla tipologia di immobile, infine, l’unica cosa richiesta è che l’edificio o unità immobiliare oggetto di interventi sia esistente, senza alcun’altra restrizione riguardante le categorie catastali. Sono esclusi pertanto solo gli immobili in fase di costruzione e quelli in fase di definizione, mentre sono ammessi tutti gli immobili residenziali, quelli non residenziali e anche gli immobili strumentali. Con la circolare 23/E del 23 giugno 2022, al paragrafo 3.5, è stato chiarito che nel caso di demolizione e ricostruzione la detrazione non spetta, anche se viene mantenuta la stessa volumetria.
Pescara 25/10/2022
Dott. Fabrizio Bevilacqua