UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA 2022 PER IMPRESE NON ENERGIVORE

 MODALITA’ OPERATIVE

Nei prospetti che seguono non si tiene in considerazione che i crediti di imposta riportati, possono anche essere ceduti effettuando una apposita comunicazione alla Agenzia delle Entrate. La resistenza delle banche ad accettare la cessione, e i controlli ai quali si verrebbe probabilmente sottoposti in caso di cessione del credito ne sconsigliano l’utilizzo.

PER USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA ENERGIA 2° TRIMESTRE 2022

CONTROLLI:

  1. Contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW;
  2. costi della componente energetica del primo trimestre 2022 superiori di almeno il 30% di quelli del primo trimestre 2019

Ai fini dell’individuazione delle voci di costo da considerare si riporta di seguito l’estratto della Circolare dell’A.E. n. 13/E del 13/05/2022, cui si rimanda per completezza : “Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Si ritiene, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, che concorrano al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, in analogia a quanto esplicitato dalle disposizioni commentate ai precedenti paragrafi. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica”.

CREDITO SPETTANTE:

  1. 15% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata come comprovato dalla relativa fattura di acquisto

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO:

  1. Compensazione di qualsiasi tributo con utilizzo del modello F24 da riempire nella sezione ERARIO importi a credito con anno 2022 e codice tributo 6963. Il modello F24 in oggetto può essere presentato solamente attraverso i canali ufficiali dell’AdE (FiscOnline, Entratel  ecc.)

TEMPI DI UTILIZZO:

  1. Il credito spettante per la spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 può essere utilizzato da subito (senza dover fare nessuna comunicazione) e fino al 31.12.2022. Se entro la fine dell’anno non viene utilizzato in compensazione, il credito va perduto.

PER USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA ENERGIA 3° TRIMESTRE 2022

CONTROLLI:

  1. Contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW;
  2. costi della componente energetica del secondo trimestre 2022 superiori di almeno il 30% di quelli del secondo trimestre 2019

Ai fini dell’individuazione delle voci di costo da considerare si rimanda alla Circolare dell’A.E. n. 13/E del 13/05/2022 pagine 18 e 19

CREDITO SPETTANTE:

  1. 15% della spesa sostenuta nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata come comprovato dalla relativa fattura di acquisto

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO:

  1. Compensazione di qualsiasi tributo con utilizzo del modello F24 da riempire nella sezione ERARIO importi a credito con anno 2022 e codice tributo 6970. Il modello F24 in oggetto può essere presentato solamente attraverso i canali ufficiali dell’AdE (FiscOnline, Entratel  ecc.)

TEMPI DI UTILIZZO:

  1. Il credito spettante per la spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 può essere utilizzato da subito (senza dover fare nessuna comunicazione) e fino al 31.03.2023. Se entro il 31.03.2023 non viene utilizzato in compensazione, il credito va perduto.

PER USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA ENERGIA OTTOBRE NOVEMBRE 2022

CONTROLLI:

  1. Contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kW;
  2. Costi della componente energetica del terzo trimestre 2022 superiori di almeno il 30% di quelli del terzo trimestre 2019

Ai fini dell’individuazione delle voci di costo da considerare si rimanda alla Circolare dell’A.E. n. 13/E del 13/05/2022 pagine 18 e 19

CREDITO SPETTANTE:

  1. 30% della spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022 per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata come comprovato dalla relativa fattura di acquisto

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO:

  1. Compensazione di qualsiasi tributo con utilizzo del modello F24 da riempire nella sezione ERARIO importi a credito con anno 2022 e codice tributo 6985. Il modello F24 in oggetto può essere presentato solamente attraverso i canali ufficiali dell’AdE (FiscOnline, Entratel  ecc.)

TEMPI DI UTILIZZO:

  1. Il credito spettante per la spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022 può essere utilizzato da subito (senza dover fare nessuna comunicazione) e fino al 31.03.2023. Se entro il 31.03.2023 non viene utilizzato in compensazione, il credito va perduto.

Tutti i crediti in oggetto:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto

NOTA BENE: Il Decreto “Aiuti Ter” ha introdotto un nuovo adempimento comunicativo per i beneficiari dei crediti (compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022), i quali, entro il 16 febbraio 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022. La stessa Agenzia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, dovrà definire, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione. Al momento della stesura dell’articolo il modello di comunicazione dell’utilizzo dei crediti non è stato ancora predisposto. Non appena sarà divulgato da parte dell’AdE, sarà cura dello studio farvene tempestiva comunicazione.

Si ricorda infine, con riferimento al credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022.

All’interno dell’articolo precedente pubblicato su questo stesso sito potrete trovare dei form per la richiesta al venditore dell’ammontare del credito di imposta spettante.

Pescara 21/10/2022

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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