Per far fronte all’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina, il governo, con Il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL n.50/2022) poi, ha introdotto dei crediti di imposta a beneficio sia di imprese energivore e/o gasivore, sia ad imprese non energivore e/o non gasivore.
In particolare per le imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW , è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022.
Allo stesso modo, per le imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito d’imposta del 25% per l’acquisto di gas consumato nel II trimestre del 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.
CONDIZIONE PER RICHIEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA
Imprese “non energivore” con contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW: il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Imprese “non gasivore”: il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
CALCOLO INCREMENTO DEL COSTO AI FINI DEL CREDITO DI IMPOSTA
Per effettuare questi calcoli, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.
RICHIESTA AL VENDITORE DEL CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Per effettuare questa richiesta al venditore, l’impresa dovrà fare uso della posta elettronica certificata (PEC), o altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore. La richiesta non presenta formalità particolari, l’oggetto sarà all’incirca: “Richiesta calcolo credito di imposta ex delibera ARERA 373/2022 del 29/07/2022”. Nel testo, oltre ovviamente a tutti i dati necessari a identificare l’utenza, si riporterà la richiesta di calcolo. A tal proposito a fondo pagina si allega un fac-simile di richiesta per ognuno dei due crediti.
TEMPISTICHE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Le associazioni di categoria si stanno attivando per ottenere un’estensione delle tempistiche previste dalla delibera ARERA per chiedere al proprio fornitore il calcolo relativo al II trimestre 2022 (c’era tempo sino al 29 agosto ndr.). Alcuni venditori di energia tra cui Enel, Plenitude (ex ENI luce e gas), Sorgenia ed altri, si sono dichiarati disponibili ad evadere le richieste tardive delle imprese, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa. Ricordiamo che il credito d’imposta previsto per il II trimestre del 2022 garantirà la possibilità di fruire dell’agevolazione entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il Decreto Aiuti bis (pubblicato in G.U. il 21 settembre u.s.) ha stabilito l’estensione dei crediti d’imposta al III trimestre 2022, sempre alle condizioni elencate sopra. Anche in questo caso il venditore di energia avrà 60 giorni di tempo dalla conclusione del trimestre. In attesa di una nuova delibera ARERA, è ragionevole ipotizzare dunque che il termine per inviare la richiesta al venditore per il III trimestre dell’anno, scadrà il 29 novembre 2022.
Pescara 23/09/2022
Dott. Fabrizio Bevilacqua
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