Tra le varie altre misure il D.L. 36/2022 del 30 aprile 2022 cosiddetto Pnrr-2, con l’articolo 18 ha introdotto l’anticipazione al 30 giugno 2022 dell’applicazione di un sistema sanzionatorio in capo agli esercenti attività di impresa, arte e professione, che non accettano i pagamenti tramite Pos («Point of sale»), sia che si tratti di rapporti con soggetti privati che con soggetti esercenti attività di impresa.
Ciò non ostante non mancano commercianti, artigiani e liberi professionisti che cercano in tutti i modi di sottrarsi ai pagamenti elettronici. Tuttavia, a parte l’impossibilità tecnica, che dovrà essere comunque “oggettiva” e quindi dimostrabile dall’esercente, l’obbligo di mettere a disposizione il pagamento con carta non tollera alcuna eccezione. Quindi alla domanda se l’obbligo di accettare il Pos valga anche per le sigarette, per i valori bollati, per il gratta e vinci, per la ricarica telefonica, per l’acquisto di un giornale, per pagare il taxi o anche solo un caffè, la risposta è molto semplice: non ci sono eccezioni.
Sono illegali eventuali limiti di spesa come, ad esempio, quando il negoziante scrive: “acquisto minimo 15 euro”. E pure ogni maggiorazione di pagamento per l’uso di determinati strumenti di pagamento, ad esempio: “50cent per pagamenti con carta.”
A far data del 30 giugno u.s. scorso quindi, i commercianti, gli artigiani, e i professionisti che rifiutassero il pagamento di beni e servizi attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici sono passibili di una sanzione amministrativa.
La sanzione si compone di una parte in misura fissa pari a 30 euro per ciascuna transazione, a prescindere dall’ammontare di quest’ultima, e di una parte variabile, che si somma a quella fissa ed è commisurata al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.
Le modalità di contestazione, le procedure ed i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta. L’accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.
Pescara 15/09/2022
Dott. Fabrizio Bevilacqua