CAMBIO REGIMI CONTABILI – LA PARTICOLARITA’ DEGLI ACCONTI

Con il perdurare della contingenza negativa dovuta alla crisi sanitaria, non è raro che contribuenti persone fisiche con volumi di ricavi/compensi abitualmente superiori a euro 65.000 nell’anno, vedano ridursi i propri introiti al di sotto di questo limite e si trovino posizionati, per l’anno successivo, entro la fascia di ricavi/compensi che prevede l’adozione della contabilità forfettaria.

Il regime forfetario è un regime naturale. Per questo motivo il contribuente per accedervi, non deve far altro che rispettare le regole e i limiti previsti dalla normativa. Lo stesso contribuente, tuttavia, può decidere di non impiegare il regime naturale e rimanere in contabilità semplificata (oppure ordinaria), adottando il comportamento concludente e confermando la scelta nella prima dichiarazione IVA attraverso l’esercizio della relativa opzione.

Va precisato che oltre che dal limite dei ricavi/compensi, l’accesso al regime forfettario è regolamentato anche da altri parametri quali: la presenza di altri redditi di lavoro dipendente oltre certi limiti; la spesa per lavoro dipendente sostenuta; il possesso di partecipazioni ecc.

Una volta verificati tutti i requisiti per l’accesso, il nostro contribuente è chiamato a svolgere una ulteriore valutazione di convenienza sulla base della propria posizione nei confronti dell’erario. Variabili quali l’IVA dedotta su determinati acquisti effettuati negli ultimi 5 anni da riversare, oppure l’ammontare dei costi deducibili nell’anno, possono orientare la scelta nell’un senso o nell’altro.

È sempre consigliabile effettuare queste valutazioni con il proprio professionista di fiducia.

Lo scopo del presente articolo è quello di focalizzare l’attenzione su un particolare aspetto che potrebbe orientare la scelta del contribuente. Esso riguarda la peculiare situazione che si viene a creare per via del meccanismo degli acconti di imposta.

Come sempre un esempio risulterà utile a meglio comprendere il concetto.

Facciamo l’ipotesi del contribuente Mario Rossi che svolge attività di servizi e che nell’anno 2021 ha conseguito un volume di ricavi di 50.000 euro a differenza degli abituali 80.000 documentati in passato.

Il signor Rossi dopo aver constatato con il suo commercialista che è all’interno degli altri parametri di legge per l’accesso al forfetario e valutato che la percentuale di forfettizzazione dei costi del 78% rende conveniente la tassazione ad aliquota fissa al 15% (sostitutiva di IRPEF/IRAP e addizionali), decide, per l’anno 2022, di aderire al regime forfetario.

Il 30 giugno dell’anno 2022 il signor Rossi è chiamato a versare le imposte per l’esercizio 2021 in cui adottava la contabilità semplificata. In quella sede Rossi dovrebbe versare oltre al saldo delle imposte dell’anno 2021, i cui acconti egli ha già versato nei mesi di giugno e novembre 2021, anche gli acconti per l’anno2022.

Ed è qui che ci troveremo ad affrontare le peculiarità conseguenti al passaggio di regime contabile.

Per rimanere nel ns esempio, il signor Rossi il 30 giugno 2022 dovrà versare il saldo imposte dell’anno 2021, ma con tutta probabilità, avendo egli diminuito i ricavi rispetto all’anno precedente 2020, si troverà ad aver versato acconti maggiori all’imposta dovuta. Per questo motivo invece di dover pagare un saldo, maturerà, verosimilmente, un credito. Ma non basta, il signor Rossi nell’anno 2022 è in regime forfetario e pertanto non essendo assoggettato né ad IRPEF né ad IRAP né alle addizionali non verserà acconti per queste imposte. Altrettanto non dovuti saranno gli acconti di imposta sostitutiva per l’anno 2022, in quanto trattasi di primo esercizio e quindi è assente la base di calcolo. Ciò farà sì che Rossi, stando al nostro. esempio, al 30 giugno 2022 non dovrà effettuare nessun versamento, fatta eccezione ovviamente, per i contributi IVS inps eccedenti il minimale.

Durante il 2022 il signor Rossi è in regime di contabilità forfettaria ed in quanto assoggettato ad imposta con aliquota fissa, conoscerà in ogni momento del periodo di imposta il carico tributario dell’esercizio che andrà assolto il 30 giugno dell’anno 2023. Esso, infatti sarà dato dall’11,7% (aliquota 15% dell’indice di redditività 78%) dei suoi ricavi/compensi documentati.

Sempre nel nostro esempio, se Rossi anche nell’anno 2022 maturerà ricavi/compensi per euro 50.000, il 30 giugno 2023 si troverà a pagare una imposta sostitutiva a saldo di euro 5.850 [(50.000 x78%) X 15%] più un primo acconto di imposta sost. di euro 2.340 (5.850 x 40%).

Ma attenzione!

Qualora il signor Rossi avesse scelto per l’anno 2023 di tornare in contabilità semplificata per opzione e dal 1 gennaio 2023 avesse adottato questo metodo di contabilizzazione, ci troveremmo di nuovo ad non essere obbligati al versamento di acconti di imposta. Per l’anno 2023 egli non sarà più assoggettato ad imposta sostitutiva e non dovrà quindi versarne l’acconto. In più, essendo nell’anno 2022 fuori dal campo di applicazione di IRPEF/IRAP e sostitutive, in quanto forfetario, non ha base di calcolo per il pagamento di queste imposte. Ovviamente il 30 giugno 2024 il signor Rossi si troverà a dover versare sia il saldo imposte 2023 per intero, non avendo versato acconti in precedenza, sia il primo acconto per l’anno 2024, con un esborso finanziario, si presume, significativo. Si ribadisce che restano esclusi dal meccanismo illustrato i contributi IVS inps eccedenti il minimale.

L’alternanza tra i regimi contabili riportata negli esempi, non può essere protratta oltre l’anno 2023 in quanto una volta effettuata l’opzione volontaria per il regime semplificato, la stessa ha valore triennale. Va ricordato poi per precisione, che questo meccanismo è valido solo nel caso di contribuenti che hanno come unico reddito assoggettato ad IRPEF il reddito da lavoro autonomo o impresa. Qualora il contribuente Rossi percepisse altri redditi assoggettati a irpef (es. immobili) gli acconti per questa imposta sarebbero dovuti.

Ad ogni buon conto, fermo restando quanto sopra, al contribuente che volesse evitare salti di imposte negli anni, è sempre consentito versare l’acconto per l’imposta relativa adottando il metodo previsionale.

Pescara 31/07/2022

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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