Vista l’importanza dell’argomento, ad integrazione del precedente articolo pubblicato il 20 giugno u.s. https://studiobevilacquapescara.com/2022/06/20/forfettari-fatturazione-elettronica-obbligatoria-dal-01-07-2022/
Si intende portare all’ attenzione la necessità, imposta per legge, di emettere autofatture in formato elettronico per le operazioni con l’estero a partire dal 1 luglio 2022.
Detto quanto sopra, esaminiamo in dettaglio il nuovo adempimento.
COME E’ FUNZIONATO FINO AL 30 GIUGNO 2022
Quando si riceveva una fattura estera (o con reverse charge) bisognava:
- registrarla in contabilità nel registro acquisti;
- integrarla aggiungendo l’iva;
- registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.
Le ditte con contabilità interna, già conoscono questo meccanismo, mentre per le ditte che affidano al proprio commercialista la registrazione delle fatture, era il commercialista stesso ad effettuare queste operazioni senza che il cliente dovesse fare alcun ché.
COME FUNZIONA DAL 1 LUGLIO 2022
Tutte le ditte, sia con contabilità interna sia con contabilità affidata allo studio, quando riceveranno una fattura estera (normalmente cartacea o su PDF), dovranno emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
Vediamo tutti i campi della fattura elettronica da emettere.
“Codice destinatario”
- Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.
- Se è dotato di una PEC, si indica ‘0000000’, e si va a indicare la PEC nel campo PEC Destinatario;
- Infine, caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000
“Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:
- TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea)
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso il fornitore emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta – che andrà assolta dal compratore italiano -. Il compratore dovrà emettere l’autofattura riportando nel documento i dati relativi all’imposta)
Nota tecnica:
in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1. Ma normalmente questa operazione viene fatta in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente, all’interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura a un cliente.
“Data”
Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:
- la data di ricezione, nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE.
IN CASO DI NOTA DI CREDITO DAL FORNITORE ESTERO
Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta, il committente nazionale può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 normalmente utilizzato per le altre note di credito.
TEMPO DI INVIO ALLO SDI DELLE AUTOFATTURE ELETTRONICHE
L’invio delle autofatture elettroniche emesse per le fatture di acquisto da soggetti esteri deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti. La fattura, tuttavia, pur se registrata nel mese successivo alla ricezione, deve partecipare alla liquidazione del mese di ricezione.
INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ITALIANE CON INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE INTERNO)
In caso di ricezione di fatture con inversione contabile (reverse charge) da fornitori italiani in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72), ad esempio le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati, si può continuare a integrare manualmente il documento senza emissione di fattura elettronica.
Per queste operazioni l’emissione della fattura elettronica è comunque consentita su base facoltativa. Qualora si decidesse di utilizzare l’emissione della autofattura elettronica, il codice da utilizzare è il TD16.
EMISSIONE DI AUTOFATTURA ELETTRONICA ERRATA
in caso di errori nell’emissione dell’autofattura bisognerà procedere emettendo un’altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.
CASI DI ESONERO DI AUTOFATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTI DALL’ESTERO
Per le fatture di acquisto come il rifornimento di carburante, il pranzo od il pernottamento effettuate all’estero di importo inferiore a 5.000 euro, la normativa ha previsto che non bisogna emettere l’autofattura elettronica. Nello specifico la normativa prevede che sono esclusi dall’emissione dell’autofattura elettronica gli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia ai fini IVA.
Anche per le fatture attive emesse verso operatori esteri ci sono dei cambiamenti
FATTURA ELETTRONCA EMESSA PER OPERAZIONI VERSO SOGGETTI ESTERI
Per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx. Il termine per l’emissione della fattura elettronica al cliente estero è di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Al cliente estero andrà comunque inviata copia cartacea della fattura.
Pescara 14/07/2022
Dott Fabrizio Bevilacqua