FORFETTARI – FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA DAL 01/07/2022

dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario e quelli nel regime dei minimi che nell’anno precedente hanno percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.

La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:

– il portale “Fatture e Corrispettivi”;

– la app “FatturAE”.

In alternativa, lo studio consiglia vivamente di utilizzare il programma a pagamento Fatture in cloud  messo in vendita dalla temsystem. Tale soluzione presenta il vantaggio di una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo e quello, molto comodo, di condividere la piattaforma con il nostro studio dietro vostra delega di autorizzazione. Accedendo al sito di fatture in cloud, in questo momento è disponibile una offerta per usufruire del servizio al costo di € 4 + iva al mese.

Conservazione delle fatture elettroniche

L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.

Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel caso in cui ci si avvalga del servizio consigliato di fatture in cloud, la conservazione è compresa nel prezzo.

Esterometro

Le novità impattano anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero in quanto dal 1 luglio p.v anche i forfettari saranno obbligati all’invio dell’esterometro.

Finora i contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi, erano esonerati dalle comunicazioni relative alle operazioni con l’estero.

In ragione delle novità introdotte, dal 01 luglio, tali soggetti saranno interessati anche dagli obblighi ai fini “esterometro”.

In particolare:

  • operazioni attive verso l’estero: può essere emessa fattura elettronica con la quale si ritengono adempiuti anche gli obblighi legati all’esterometro (opzione consigliata). Qualora invece venga emessa fattura cartacea (ancora consentita nei rapporti con l’estero), si renderà poi necessario inviare l’apposita comunicazione ai fini esterometro;
  • operazioni passive dall’estero: per le fatture passive estere (che sono in formato cartaceo), il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico come segue:
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi fuori della Unione Europea
  • TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72 (acquisti da non residenti; omaggi; autoconsumo; acquisto da produttori agricoli; acquisto rottami; acquisto oro ecc.)

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.

L’invio al Sistema di Interscambio dei relativi documenti deve avvenire:

  • per le fatture emesse entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione;
  • per le fatture di acquisto dall’estero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, a seconda della tipologia di acquisto effettuato.

Marca da bollo 

Si ricorda, inoltre, che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:

  • 31 maggio 2022 per il primo trimestre – codice tributo 2521
  • 30 settembre 2022 per il secondo trimestre – codice tributo 2522
  • 30 novembre 2022 per il terzo trimestre – codice tributo 2523
  • 28 febbraio 2023 per il quarto trimestre – codice tributo 2524

Inoltre, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

A pochi giorni dal via ecco i controlli che vi suggeriamo di svolgere.

1 NUMERAZIONE

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, nè l’obbligo di tenuta di registri sezionali. Quindi, alla prima fattura elettronica da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo.

2 CONSERVAZIONE

Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’ articolo 39 del DPR 633/72. La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale che garantisce, negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento. La piattaforma suggerita Fatture In Cloud offre il servizio compreso nel prezzo.

3 CALCOLO DEI RICAVI/COMPENSI 

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. nel caso di esercizio di più attività, sarà necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività esercitate.

4 IMPOSTA DI BOLLO

Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica. nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi provvedere al versamento secondo le modalità che vi abbiamo illustrato sopra.

5 NOTE DI CREDITO

La modalità elettronica trova applicazione oltre che alle fatture anche per le note di credito. dovrà essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea.

Pescara 20 giugno 2022

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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