A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20/05/2022 della L. 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022, con la quale vengono definitivamente fissate le regole per la comunicazione preventiva del rapporto di lavoro occasionale, si ripropone, in versione aggiornata, l’articolo già pubblicato in data 19/12/2021 in occasione dell’introduzione di tale obbligo.
La prestazione occasionale può essere definita come una attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 . Tale normativa è poi sfociata nella cd “Legge Biagi” successivamente modificata dalla c.d. “Legge Fornero“.
Le prestazioni occasionali si caratterizzavano essenzialmente per due requisiti:
- Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
- Compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente.
La Legge sulle prestazioni occasionali è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (cosiddetto “Jobs Act“).
Il Jobs Act ha abrogato la prestazione occasionale così come era disciplinata (durata 30 gg e soglia di compensi a € 5.000). Ad oggi, pertanto, l’unica forma giuridica che definisce la prestazione occasionale è il contratto di prestazione d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del c.c.. Sulla base di questa disposizione normativa, si può definire lavoratore occasionale colui che:
“si obbliga a compiere,dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale”
Affinché un’attività di lavoro autonomo rientri nell’ambito delle prestazioni occasionali è necessario di conseguenza che si configurino i seguenti requisiti:
- Assenza di vincoli di orario;
- Libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione della prestazione da parte del lavoratore;
- Raggiungimento di un risultato;
- Compenso determinato in funzione dell’opera o del servizio reso e privo, pertanto, del carattere di periodicità;
- Assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
- Unicità della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale;
Qualora i suddetti requisiti vengano a mancare, non potrà configurarsi un rapporto di lavoro occasionale, ma il rapporto instaurato sarà disciplinato dalle norme che, a seconda dei casi, regolano il lavoro dipendente o il lavoro autonomo con partita iva.
È bene sottolineare che I lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro di compensi nel corso dell’anno sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al versamento dei contributi. Nello specifico, sui compensi per prestazione occasionale che superano i 5.000 euro, l’obbligo contributivo ricade per 2/3 sul committente mentre per 1/3 sul prestatore (tramite ritenuta sul compenso applicata dal datore di lavoro). L’obbligo di effettuare il versamento dei contributi è in capo all’azienda committente.
A tal proposito è opportuno che il committente si faccia rilasciare dal prestatore una dichiarazione sottoscritta, nella quale lo stesso dichiari l’ammontare dei compensi occasionali già percepiti nell’anno o di non averne riscossi.
Al contrario di quanto molti ipotizzano il superamento della soglia di esenzione contributiva di € 5.000 non comporta automaticamente l’obbligo di apertura della partita IVA. Sarebbe comunque opportuno valutare caso per caso.
Per il contratto di prestazione occasionale non vi è obbligo di forma scritta. Essa però è decisamente consigliabile.
Nella redazione di un contratto di collaborazione occasionale si dovrà fare attenzione principalmente a:
- descrivere puntualmente l’attività svolta dal lavoratore occasionale con particolare attenzione ai tempi e alle modalità di svolgimento;
- determinare con precisione il compenso e le modalità di pagamento;
- stabilire la possibilità di recesso anticipato delle parti e disciplinarne le modalità.
E’ consigliabile, inoltre, dare una data certa al contratto. Si possono ad esempio utilizzare due indirizzi pec inserendo il testo del contratto nella mail di invio e non solo come allegato e conservando anche la ricevuta di consegna.
La comunicazione preventiva obbligatoria
Una prima rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è stata introdotta in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146). Al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
Ora, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20/05/2022 della L. 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022 è stata modificata la modalità di comunicazione prevista fino ad oggi a mezzo sms o posta elettronica. Attraverso il disposto dell’art. 12 – sexies, infatti, l’inciso “SMS e posta elettronica”, è stato sostituito con il termine “modalità informatiche”.
A tal proposito il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli imprenditori committenti una piattaforma telematica dedicata, presente su Servizi Lavoro ed accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. La comunicazione di avvio, pertanto, può essere effettuata solo servendosi del format specifico. Il modello telematico messo a disposizione, contiene e richiede tutti i dati già evidenziati nella nota n. 29/2022 con l’unica differenza riferita alla durata della prestazione, rispetto alla quale il committente deve scegliere tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Inoltre, con il medesimo canale si possono gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.
va segnalato che l’art. 12-sexies ha normato quanto già chiarito dal Ministero e dall’INL con la nota n. 29/2022, prevedendo espressamente la non obbligatorietà della comunicazione rispetto alle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, in quanto soggette a diversa comunicazione UniLav ex art. 9-bis del DL 510/1996, secondo quanto previsto dal DL 152/2021.
Si sottolinea, infine, che sono sottoposti all’obbligo di comunicazione preventive, solo i committenti che operano in qualità di imprenditori, con esclusione, pertanto dei professionisti.
In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
Di seguito un esempio di incarico di prestazione d’opera occasionale e la dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore occasionale.
CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE
Pescara 21/05/2022
Dott. Fabrizio Bevilacqua
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