La legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha parificato la tassazione degli utili riscossi da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, stabilendo una aliquota unica del 26% a titolo di imposta, sia per i possessori di partecipazioni qualificate, sia per i possessori di partecipazioni non qualificate. La stessa legge, tuttavia, ha stabilito un periodo transitorio nel quale, per le delibere di distribuzione avvenute entro il 31.12.2022, si applicano le regole di tassazione precedenti alla entrata in vigore della nuova norma.
Ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R, la partecipazione è considerata qualificata se:
- per le società quotate: si ha un possesso superiore al 2% dei diritti di voto, ovvero un possesso superiore al 5% del capitale sociale.
- per le società non quotate: si ha un possesso superiore al 20% dei diritti di voto, ovvero un possesso superiore al 25% del capitale sociale.
Posto che per il socio persona fisica con partecipazine non qualificata nulla è cambiato, in quanto la tassazione dei dividendi scontava una aliquota fissa del 26% anche prima dell’entrata in vigore delle novità della legge di bilancio 2018. Per il socio persona fisica con partecipazione qualificata si pone il dubbio se sia il caso che la società partecipata deliberi una distribuzione di dividendi prima della scadenza del periodo transitorio al 31.12.20222. Si sottolinea, infatti, che se la distribuzione della riserva viene deliberata entro il 31.12.2022, al momento della erogazione (anche se successivo), al socio “qualificato” verrà applicata la seguente tassazione:
| Riserve fino al 2007 | Dividendi imponibili per il 40,00% in dichiarazione dei redditi |
| Riserve 2008-2016 | Dividendi imponibili per il 49,72% in dichiarazione dei redditi |
| Riserve 2017 | Dividendi imponibili per il 58,14% in dichiarazione dei redditi |
| Riserve successive al 2017 | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%, che non devono essere dichiarati |
Di seguito si procede al calcolo di convenienza riguardante un socio persona fisica possessore di partecipazione qualificata al di fuori dell’attività d’impresa
Si parte dal presupposto che il percettore dichiari redditi superiori a € 50.000 assoggettati ad aliquota irpef del 43% ed, in quanto residente in Pescara, addiz. Regionale 1,73% e add. Comunale 0,80%.
In caso di assenza di delibera entro il 31.12.2022
La distribuzione della riserva comunque formatasi sconterà aliquota del 26%
In caso di delibera entro il 31.12.2022
– La distribuzione di riserve maturate fino al 2007 sconterà aliquota del 18,21% [(0,80+1,73+43)% del 40%]
– La distribuzione riserve 2008-2016 sconterà aliquota del 22,64% [(0,80+1,73+43)% del 49,72%)]
– La distribuzione riserve 2017 sconterà aliquota del 26,47% [(0,80+1,73+43)% del 58,14%)]
Posto che deliberare entro il 31.12.2022 una distribuzione di utili formatisi nel 2017 non sarebbe conveniente, in quanto comporterebbe un aggravio di tassazione, bisogna valutare se è il caso di procedere a deliberare una distribuzione di utili maturati nel periodo precedente, poichè, a seconda della stratificazione, si potrebbe ottenere un risparmio fiscale di 3,36 punti percentuali per utili accantonati dal 2008 al 2016 o di 7,79 punti percentuali per utili accantonati fino al 2007.
Nell’assumere la decisione va però tenuto conto che in caso si optasse per la delibera di distribuzione della riserva entro il 31.12.2022 (anche stabilendo una erogazione successiva), ne deriverebbe una diminuzione immediata del patrimonio netto della società a fronte di un pari aumento di debiti nei confronti del socio, con conseguente peggioramento degli indicatori di bilancio.
A puro titolo informativo, si aggiunge che il diritto alla riscossione del credito da parte del socio sulla distribuzione deliberata si prescrive in 5 anni. L’Agenzia delle Entrate ritiene che in caso di sopraggiunta prescrizione il socio debba essere comunque sottoposto a tassazione in virtù del cosiddetto “incasso giuridico”. La giurisprudenza (CTP di Udine, con sentenza n. 431/1/2016 e CTR Friuli-Venezia-Giulia, del 3 febbraio 2020, n. 19) ha smentito l’AdE, in quanto la prescrizione non può essere assimilata alla rinuncia al credito, questa sì assoggettata all’incasso giuridico da parte del socio e passaggio della somma a conto economico della società. L’eventuale intervenuta prescrizione non comporterà, pertanto, la tassazione in capo al socio, ma solo il ritorno nel patrimonio netto della società del debito prescritto. La decisione dei giudici tributari appare a nostro avviso corretta, in quanto con il ritorno nel p.n. della società dell’importo prescritto, si rimanda la tassazione in capo al socio al momento dello scioglimento della società, ma la somma sarà comunque tassata. Nel caso si fosse applicato l’incasso giuridico, invece, la stessa somma sarebbe stata oggetto di doppia tassazione.
Pescara 19.03.2022
Dott. Fabrizio Bevilacqua