Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore l’assegno unico universale per ogni figlio a carico (AUU). Il pagamento del primo assegno unico è fissato al prossimo marzo 2022 previa presentazione di apposita istanza.
L’AUU è un sostegno economico attribuito, a determinate condizioni, alle famiglie per i figli a carico.
L’assegno unico e universale riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi con P.IVA e soci di società iscritti all’INPS, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE.
L’assegno unico e universale, a decorrere da marzo 2022, andrà a sostituire le attuali misure di sostegno alla natalità: assegni familiari ai nuclei familiari con figli; assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; bonus mamma domani; Bonus bebè; detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Di seguito maggiori dettagli in forma schematica.
CHI PUO’ CHIEDERE L’AUU
L’assegno unico e universale è rivolto a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi con P.IVA e soci di società iscritti all’INPS, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. Esso spetta:
· per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
· per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni: 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; 2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4. svolga il servizio civile universale;
· per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
REQUISITI
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
· sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
· sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
· sia residente e domiciliato in Italia;
· sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
DOMANDA
La domanda di assegno può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero tramite patronati. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare verificata attraverso l’ISEE in corso di validità alla data della domanda. L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tali casi, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.
Per ottenere l’ISEE è possibile recarsi presso un patronato, oppure on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022. Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande che saranno presentate nel periodo compreso dal 1° marzo al 30 giugno, l’AUU spetta, con tutti gli arretrati, a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda. Dal 01/01/2022 sul sito dell’INPS è già disponibile il link per la presentazione dell’istanza. La domanda può essere sempre presentata:
· accedendo dal sito web http://www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
· contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
· tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
IMPORTI E PAGAMENTI
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175,00 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50,00 euro mensili a figlio per ISEE pari a o superiori a 40.000,00. A questa base si sommano varie maggiorazioni per ogni figlio successivo al secondo, famiglie numerose, figli con disabilità, madri di età inferiore ai 21 anni, nuclei familiari con 2 percettori di reddito da lavoro.
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra i due genitori, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.
L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.
Pescara 10.01.2022
Dott. Fabrizio Bevilacqua