Con il decreto “Sostegni Bis (art. 32 D.L. 73/2021) è stato introdotto un credito di imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
A chi spetta il credito
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni (inclusi i soggetti in regime forfettario e in regime di vantaggio;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
- enti non commerciali, compresi gli Enti Terzo Settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Quali spese sono ammesse alla fruizione del credito
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si precisa che il credito spetta per gli elencati beni utilizzati per la sicurezza e non per quelli destinati alla rivendita.
Misura del credito
Il credito d’imposta spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30% delle spese complessive sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Modalità di ottenimento del credito
La esigua misura delle risorse stanziate (200 milioni di euro) lascia ragionevolmente presumere che, come già avvenuto lo scorso anno per lo stesso credito, la percentuale inizialmente stabilita al 30% possa essere ridotta. A tal proposito i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 4 novembre 2021, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute con apposita comunicazione. Successivamente, entro il 12 novembre 2021, con provvedimento del Direttore dell’AdE, verrà comunicata la percentuale effettiva. Le domande possono essere inviate direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti lavoro ecc.).
Alla luce di quanto sopra, qualora le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 non siano significatve, si invita a fare una attenta valutazione del credito di imposta ottenibile risetto ai costi amministrativi della richiesta.
Modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute e alla effettiva percentuale che verrà riconosciuta, può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi 2022 relativa al periodo d’imposta 2021;
- in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Si attende apposita risoluzione con cui verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.
Lo studio offre ai propri clienti il servizio al costo di € 50 + iva e c.a.p.
Link Agenzia Delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/infogen-credito-sanificazione-imprese
Pescara 19/10/2021
Dott. Fabrizio Bevilacqua