Da ieri 23 agosto è possibile richiedere il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terreste DVB-T2.
CHI PUÒ CHIEDERLO
Il bonus può essere richiesto da tutti i residenti in Italia intestatari di abbonamento RAI oppure esentati dal possesso (es. ultrasettantacinquenni con redditi inferiori a € 8.000 annui)
IN COSA CONSISTE
Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di € 100, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva;
LIMITI DI REDDITO
Il bonus non prevede limiti di ISEE;
FINO A QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE
Il bonus è disponibile sino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento fondi. Le risorse al momento disponibili sono pari ad € 220 milioni, sufficienti a soddisfare circa 2,5 milioni di richiedenti.
COSA OCCORE PER RICHIEDERE
Ai fini della richiesta è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all’isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione compilato, allegato al DM 5 luglio 2021 qui “scaricabile”
ADEMPIMENTI DEL VENDITORE
I rivenditori devono registrarsi tramite l’apposita applicazione web “Bonus Tv” disponibile nella sezione “Servizi per > Comunicare” dell’area riservata dall’Agenzia delle entrate.
Una volta registrato, il venditore, tramite la stessa applicazione, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo economico, una apposita comunicazione telematica,. Al riguardo, il rivenditore dovrà inserire il codice fiscale dell’acquirente e alcuni dati identificativi del nuovo televisore che gli permetteranno di ricevere il via libera all’applicazione dello sconto del 20% sul prezzo di vendita. Dopo aver effettuato le apposite verifiche e accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, la piattaforma rilascerà un’attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale attraverso un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 recante il codice tributo “6927” denominato “bonus tv rottamazione”. la compensazione sarà possibile a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione. Il modello F24 di compensazione può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel, FiscOnline ecc.), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita della nuova TV non si concluda o la TV venga restituita dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico. Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo 6927, indicando tale importo nella colonna «importi a debito versati».
Pescara 24 agosto 2021
Dott. Fabrizio Bevilacqua