CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2020 – 2021 – 2022

Il legislatore con la legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160) ha introdotto nel nostro ordinamento un credito d’imposta parametrato agli investimenti effettuati nel 2020 in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La misura è andata a sostituire il superammortamento e l’iperammortamento, che per scelta non sono stati prorogati. Successivamente, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), ha riproposto, con alcune modifiche, lo stesso credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020-31.12.2022 – ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel prosieguo dell’articolo si cercherà di fornire al lettore le informazioni necessarie alla corretta fruizione dell’agevolazione

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CREDITO

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Più specificamente:

  • imprenditori individuali e imprese familiari, comprese quelle coniugali;
  • esercenti arti e professioni, ma limitatamente agli acquisti dei beni strumentali “ordinari” non appartenenti al Piano Industria 4.0
  • società di persone e società equiparate;
  • società consortili;
  • società di capitali;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust. Nel caso in cui non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, gli investimenti devono riguardare l’attività commerciale esercitata;
  • stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

IMPRESE ESCLUSE DAL BENEFICIO

  • le imprese che non sono in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi a favore dei lavoratori;
  • le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • Le imprese destinatarie di una delle sanzioni interdittive quali: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

INVESTIMENTI AGEVOLABILILI

Sono agevolabili tutti gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia, a prescindere che siano acquistati all’estero. Per vedere la misura del credito spettante occorre verificare se gli investimenti riguardano beni cd. «ordinari o generici» ovvero beni 4.0 (allegati A e B della legge 232/2016).

Beni esclusi dal beneficio:

  •  veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall’articolo 164, comma 1 del Tuir (anche se strumentali all’attività di impresa o alla professione).
  • i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (industrie: acque minerali, gas, termali, ferrovie trasporti aerei ecc.) ;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

AMBITO TEMPORALE DEL CREDITO

Sostanzialmente sono agevolabili gli acquisti di beni strumentali effettuati tra il 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2022.

La misura del credito cambia in base alla data di effettuazione dell’investimento e alla tipologia di investimento effettuato. Per quanto riguarda la data di effettuazione dell’investimento va innanzitutto tenuto presente quanto riportato nella tabella sottostante:

Beni realizzati in economiaI costi imputabili all’investimento agevolato, si rilevano avendo riguardo al criterio della  competenza economica.
Beni acquisiti in proprietàLe spese di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Beni acquisiti in leasingRileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.
Contratti di appaltoI costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Nel costo dell’investimento si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni strumentali vanno ricompresi gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Chiarito quale è il momento in cui l’investimento si ritiene compiuto e i criteri di calcolo del suo ammontare, esaminiamo ora quando si può usufruire dell’agevolazione.

Come ricordato in apertura, il credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi, è stato oggetto di due provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, il cui effetto è stato quello di frazionare l’arco temporale complessivo della possibile fruizione, che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023 se l’ordine risulti accettato e pagato almeno il 20% entro il 31.12.2022), in 4 intervalli assoggettati a regole diverse.

Detti intervalli possono essere così riassunti:

Periodo di riferimentoNorme di riferimento
Periodo dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020– art. 1, commi da 184 a 196 L. 160/2019
Periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 (coesistenza di due norme utilizzabili a scelta)– art. 1, commi da 184 a 196 L. 160/2019
-art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020
Periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021– art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020
Periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022– art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020

Da quanto esposto in tabella ne deriva che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo intervallo, si potrà utilizzare unicamente il credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019; per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece, si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti. A partire dal primo gennaio 2021 infine, le uniche norme utilizzabili sono quelle della L. 178/2020, con percentuali diverse tra il 2021 e il 2022 come stabilito dalla stessa legge.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La misura del credito di imposta e il suo possibile utilizzo, variano a seconda della norma di riferimento. Di seguito si fornisce un riassunto schematico:

INVESTIMENTI PERIODO DAL  01.01.2020 AL 15.11.2020 ex L. 160/2019

Tipologia investimento% del credito di impostaPeriodo di fruizioneCodice tributo per compensazione
Beni materiali ordinari6% fino a 2 milioni5 q.te di pari importo dall’esercizio successivo all’entrata in funzione6932
Beni immateriali ordinariEsclusiEsclusiEsclusi
Beni materiali industria 4.040% fino a 2,5 milioni; 20% oltre fino a 10 milioni5 q.te di pari importo  dall’esercizio successivo all’interconnessione6933
Beni immateriali industria 4.015% fino a € 700.000 3 q.te di pari importo dall’esercizio successivo all’interconnessione6934

INVESTIMENTI PERIODO DAL  16.11.2020 AL 31.12.2020 ex L. 160/2019

Come sopra

INVESTIMENTI PERIODO DAL  16.11.2020 AL 31.12.2021 ex L. 178/2020

Tipologia investimento% del credito di impostaPeriodo di fruizioneCodice tributo per compensazione
Beni materiali ordinari-10% fino a 2 milioni
-15% in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile
– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione
– 1 q.ta se con ricavi/compensi inferiori a 5 ml
6935
Beni immateriali ordinari-10% fino a 1 milione
-15% in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile
– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione
– 1 q.ta se con ricavi/compensi inferiori a 5 ml  
6935
Beni materiali industria 4.0-50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-30% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
-10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione  6936
Beni immateriali industria 4.020% fino a 1 milione– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione  6937

INVESTIMENTI PERIODO DAL  01.01.2022 AL 31.12.2022 (L. 178/2020)

Tipologia investimento% del credito di impostaPeriodo di fruizioneCodice tributo per compensazione
Beni materiali ordinari-6% fino a 2 milioni  – 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione
Beni immateriali ordinari-6% fino a 1 milione –– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione  
Beni materiali industria 4.0-40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
-10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione  
Beni immateriali industria 4.020% fino a 1 milione– 3 q.te di pari importo dall’esercizio di entrata in funzione  

PARTICOLARITÀ:

  • Sono ammesse al beneficio anche le imprese che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
  • In riferimento alle aziende concesse in affitto il beneficio compete unicamente al soggetto che ha acquistato il bene.
  • Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.
  • Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
  • Il periodo di imposta rilevante ai fini della verifica del limite dei ricavi o compensi è quello antecedente il periodo di entrata in funzione del bene.
  • Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro. Non soggiace, Inoltre, al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro.
  • L’utilizzo di somme superiori a euro 5.000 non è subordinato all’invio del modello dichiarativo e non richiede l’apposizione del visto di conformità.
  • La quota di credito non compensata nell’anno può essere riportata all’anno successivo.
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap. È possibile inoltre, cumulare il beneficio fiscale con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

ADEMPIMENTI

Al fine di fruire dell’agevolazione, le imprese e i professionisti sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Per quanto riguarda il requisito della regolarità contributiva, dimostrabile mediante la disponibilità di un Durc in corso di validità, esso va soddisfatto al momento di ciascun utilizzo. Diversamente, in caso la compensazione avvenisse in situazioni di irregolarità contributiva, si configurerebbe un utilizzo indebito, punito con una sanzione pari al 30% del credito utilizzato (art. 13, comma 4 D.Lgs 471/1997)

È necessario, che nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati sia fatto riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. A tal fine, il fornitore, per gli acquisti effettuati successivamente al 16.11.2020 deve indicare nella fattura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020”.  Se gli acquisti sono avvenuti tra il 1 gennaio 2020 e il 15.11.2020 la dicitura sarebbe dovuta essere: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura, l’AdE ha chiarito che per le fatture cartacee, il riferimento normativo può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

  • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Unicamente con riferimento ai beni 4.0, inoltre, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni: possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B; sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000.

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione allo stesso Ministero, secondo le modalità e i termini individuati da un apposito decreto ministeriale in attesa di emanazione.

CESSIONE DEI BENI AGEVOLATI O TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o dell’avvenuta interconnessione del bene, lo stesso viene ceduto a titolo oneroso o viene destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo d’imposta di cessione del bene per il quale si fruisce del credito, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 232/2016, attestandone le caratteristiche e il requisito dell’interconnessione, non si procede alla rimodulazione del credito d’imposta.

Pescara 18.06.2021

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonti: – Il sole 24ore – Ipsoa – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A –

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