DECRETO SOSTEGNI – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Come noto Il 22 marzo 2021 è stato pubblicato in G.U. il  Decreto legge Sostegni (D.L. 41/2021 del 22 marzo 2021), il quale prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

Con il  provvedimento 77923/2021 dell’Agenzia , emanato martedì 23 marzo, sono state fornite le specifiche tecniche per l’ottenimento di tale contributo.

Di seguito una schematica guida all’adempimento

Requisiti soggettivi

Il contributo è riconosciuto a tutti i possessori di P.Iva, siano essi persone fisiche o società o enti, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a prescindere dal regime contabile adottato, con il solo limite di non aver superato il fatturato di dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti: il 2019)

Sono escluse:

  • le attività cessate prima 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto); 
  • le partite Iva aperte successivamente alla data di entrata in vigore;
  •  gli enti pubblici; 
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Requisiti oggettivi

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. le istruzioni precisano che concorrono a formare l’ammontare del fatturato (sia 2019 che 2020) anche le cessioni di beni ammortizzabili. Analoghe considerazioni possono essere effettuate per i passaggi interni di beni e di servizi, rispetto ai quali è emessa fattura ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, anch’essi da computare nel fatturato 2019 e 2020. Su tale aspetto consta un precedente chiarimento della prassi ufficiale (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020, § 4.1).

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.

Ammontare del contributo

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019, così determinata:

Ammontare dei ricavi anno 2019Percentuale spettante
Da 0 a 100.000 euro60%
Da 100.001 a 400.000 euro50%
Da 400.001 a 1.000.000 di euro40%
Da 1.000.001 a 5.000.000 di euro30%
Da 5.000.001 a 10.000.00020%

Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la P.IVA è stata attiva nell’anno. Si precisa che in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato. Ad esempio:

  • nel caso di partita IVA attivata prima del 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi.
  • Nel caso, invece, di partita IVA attivata, per ipotesi, il 10 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo del modello non va compilato e l’importo si intenderà pari a zero.

Per soggetti che indicano nell’istanza di avere attivato la partita IVA nel 2019, il contributo è determinato come segue:

  • se il dato del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al dato del 2019, il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale stabilita per la propria fascia di ricavi/compensi 2019 (60% – 50% – 40% – 30% – 20%), fermo restando il contributo minimo spettante.
  • nel caso in cui, invece, il dato del 2020 non risulti inferiore di almeno il 30% del dato 2019, il contributo è pari al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi.

l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche è comunque sempre riconosciuto.

Ai soggetti che hanno aperto la P.Iva tra dicembre 2019 e il 23 marzo 2021, il contributo spetta nella misura minima.

L’importo massimo ottenibile è di 150.000 euro.

Modalità di richiesta

Il provvedimento 77923/2021 dell’Agenzia , emanato martedì 23 marzo, stabilisce in applicazione delle norme dettate dal Decreto “sostegni” che, a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021, può essere presentata dagli aventi diritto la domanda per l’ottenimento del contributo a fondo perduto.

Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi.

La domanda di contributo deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia stessa o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Il contributo verrà assegnato solo in seguito a una serie di verifiche effettuate dall’AdE. Il contribuente potrà ottenere un riscontro del fatto che la procedura sia andata a buon fine con la comunicazione di avvenuto mandato di pagamento nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» – sezione «Contributo a fondo perduto – Consultazione esito». L’ammontare verrà versato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta.

In alternativa all’accredito diretto sul conto corrente il contributo può essere chiesto anche sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La scelta per il credito di imposta deve riguardare la totalità del contributo maturato e una volta effettuata è irrevocabile.

L’importo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Pescara 24.03.2021

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonti: Guida AdE – Il Sole 24ore – Euroconference News

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