Il Decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 6, del Dl 183/2020) di recente pubblicazione (G.U. 1 marzo 2021) estende ai bilanci chiusi al 31.12.2020 gli effetti dell’articolo 106 del Dl 18/2020, emanato lo scorso anno, laddove si prevede che in deroga agli articoli 2364 (spa) e 2478 (srl) del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell’assemblea ordinaria può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si tratta di una facoltà che potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio. Tale facoltà sarà esercitabile anche dalle società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni.
Oltre al differimento dei termini, le citate disposizioni normative dispongono che le società di capitali possano prevedere, anche in deroga o in difetto di disposizioni statutarie:
- Il voto in via elettronica o per corrispondenza;
- L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- L’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (solo per le srl)
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
È importante segnalare come, norme alla mano, quest’anno le società che approveranno legittimamente il bilancio nel mese di giugno, si troveranno a versare le imposte il giorno 20 agosto senza nessuna maggiorazione o addirittura il 19 settembre con la maggiorazione del solo 0,4%. Ciò in quanto il termine ultimo di versamento delle imposte delle società di capitali coincide con l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione, che nel caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno cade il 31 luglio. Nel 2021, il 31 luglio cade di sabato, pertanto il versamento viene posticipato al 2 agosto, giorno che a sua volta ricade nel periodo di sospensione feriale con conseguente posticipazione del versamento al 20 agosto. Nei 30 giorni successivi, quindi fino al 19 settembre, le imposte potranno essere versate con la maggiorazione del solo 0,4%.
VEDIAMO NEL SEGUITO LA TEMPISTICA AGGIORNATA IPOTIZZANDO CHE LA SOCIETÀ CONVOCHI L’ASSEMBLEA PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2021.
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020: srl con sindaci e/o revisore
•Entro il 29 maggio 2021: Verbale Cda (o determina dell’AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio;
•Entro il 13 giugno 2021: Verbale Collegio sindacale per redazione relazione al bilancio e relazione del revisore se diverso dal collegio sindacale;
•Entro il 13 giugno 2021: Deposito progetto di bilancio e relazioni presso la sede;
•Entro 20 giugno 2021 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea;
•28 giugno 2021: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta;
•Entro 28 luglio 2021: (eventuale) assemblea di seconda convocazione;
•Entro 20 agosto 2021: versamento saldo 2020 e prima rata acconto 2021 Ires e Irap.
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020: srl senza organo di controllo
•Entro il 13 giugno 2021: Verbale Cda (o determina dell’AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio;
•Entro il 13 giugno 2021: Deposito progetto di bilancio presso la sede;
•Entro 20 giugno 2021 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea;
•28 giugno 2021: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta;
•Entro 28 luglio 2021: (eventuale) assemblea di seconda convocazione;
•Entro 20 agosto 2021: versamento saldo 2020 e prima rata acconto 2021 Ires e Irap.
Assemblee e Cda in “remoto”
Il richiamo al Dl n. 18/2020, consente alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a strumenti che consentono la tenuta delle assemblee senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.
Tutte le società di capitali e le cooperative possono dunque applicare il voto a distanza e l’intervento dei soci in collegamento audio, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Queste modalità devono essere riportate negli avvisi di convocazione.
La norma consente inoltre di derogare alle disposizioni che prevedono che nelle assemblee “in remoto” il presidente e il segretario (o il notaio) devono trovarsi nello stesso luogo. Questa stessa disposizione sulla non necessità di compresenza di presidente e segretario deve valere, in quanto espressione di un principio di carattere generale in presenza della attuale emergenza, anche per le altre adunanze di organi collegiali quali il Cda, il comitato esecutivo e il collegio sindacale.
Al riguardo, infine, non va sottovalutato che la tenuta delle descritte riunioni in esclusiva modalità “a distanza” sia attualmente fortemente consigliabile in termini di compliance con le prescrizioni governative.
Consultazione scritta
Il Decreto Milleproroghe interviene anche sulle decisioni dei soci diverse dall’approvazione dei bilanci, consentendo che le stesse siano adottate, in alternativa alla riunione assembleare, mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 del Codice civile o dagli statuti. Ciò significa che le Srl potranno utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando tali modalità non siano inserite nello statuto e/o la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo. Lo stesso anche quando vi sia la richiesta da parte di un numero qualificato di amministratori o soci di adottare invece la formale delibera assembleare.
Pescara 19.03.2021
Dott. Fabrizio Bevilacqua
Fonte: Il Sole 24ore