Articolo correlato: https://studiobevilacquapescara.com/2022/02/09/srl-stp-odontoiatrica-vs-ditta-individuale-tassazione-a-confronto/
La società tra professionisti è regolata da una apposita disciplina legislativa e dal relativo regolamento di attuazione. Possono costituire una società per l’esercizio in via esclusiva di una attività professionale o più attività coloro che svolgono una professione intellettuale protetta.
Non possono costituire una società professionale coloro che svolgono pubbliche funzioni (ad esempio i notai).
Attualmente, nella maggior parte dei casi le STP si occupano di attività contabile, legale, sanitaria e ingegneristica.
Di seguito verranno illustrate le caratteristiche di tali particolari società
COSTITUZIONE
CHI PUO COSTITUIRE UNA STP
Le STP sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto. La STP può essere costituita solo da chi svolge una professione intellettuale protetta ed è iscritto a ordini, albi o collegi oppure possiede un titolo di studio abilitante conseguito in altro Stato UE. Non possono costituire una STP i professionisti esercenti pubbliche funzioni (es. notai)
Esempio di professioni intellettuali c.d. protette alle quali si applica la disciplina delle STP:
Dottore Commercialista ed Esperti Contabili; – Ingegnere ed Architetto; Veterinario; Consulente del lavoro; Biologo; Chimico; Geologo; Giornalista e Pubblicista; Medico chirurgo; Dottore agronomo e Dottore forestale; Agrotecnico; Psicologo; Perito agrario.
CHI PUO’ ESSERE SOCIO DI STP
Possono essere soci di STP, sia professionisti sia soggetti non professionisti chiamati a svolgere prestazioni tecniche o a partecipare al solo scopo di investimento (soci investitori).
Condizione necessaria per l’iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo professionale è che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale siano tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Se viene meno tale condizione nel corso della vita della società, essa si scioglie. Scondo autorevole dottrina, non è necessario che sussista congiuntamente la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti in termini di numero e in termini di partecipazione al capitale, ma è sufficiente che sussista uno dei due requisiti, purché sia garantito ai soci professionisti il controllo della società mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie che limitino la capacità decisionale dei soci non professionisti.
I professionisti soci di una STP non possono partecipare contemporaneamente ad altra STP o ad altra società multidisciplinare.
Il divieto rimane in vigore per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza;
La cancellazione dall’ordine, albo o collegio è causa di esclusione del socio dalla STP. Se la cancellazione è avvenuta per motivi disciplinari, non può assumere neanche la qualifica di socio investitore.
Possono essere soci investitori, sia le persone fisiche, sia le società. Gli amministratori di queste ultime, devono possedere i medesimi requisiti dei soci investitori persone fisiche:
– l’onorabilità prevista per l’iscrizione all’albo professionale cui la STP è iscritta e non aver subìto misure di prevenzione personali o reali;
– non aver riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi, salvo non abbiano ottenuto la riabilitazione;
– non essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.
Sono soci investitori anche coloro che sono incaricati dello svolgimento di «prestazioni tecniche».
Non possono essere soci investitori di una STP i seguenti soggetti:
– altre STP:
– i trust
FORME SOCIETARIE
La STP può assumere la forma di società di capitali, di società di persone o di società cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a 3.
Il tipo societario prevalente usato nella pratica è quello delle s.r.l. Tra le società di persone prevale invece la s.a.s.
1) La STP può essere costituita con un unico socio utilizzando come modello societario quello della s.r.l. (ordinaria) e della s.p.a.
2) È discusso se la STP possa costituirsi in forma di s.r.l. semplificata. la tesi dei notai lo esclude.
3) La STP non può essere costituita nella forma di una start up innovativa in quanto non ne possiedei requisiti legali.
OGGETTO SOCIALE DELLA STP
La STP può essere costituita per l’esercizio in via esclusiva di una o di più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi relativi ad un determinato ordine professionale o collegio.
Se si tratta di un’attività per la quale non è stato ancora istituito l’ordine professionale o il collegio (ad esempio, la professione di fisioterapista), coloro che la svolgono:
– non possono costituire da soli una STP sino al momento di istituzione dell’ordine professionale o del collegio;
– possono diventare soci di una STP, ma esclusivamente in qualità di soci investitori incaricati dello svolgimento di «prestazioni tecniche».
1) La STP può compiere tutte le attività strumentali all’esercizio della professione prescelta, potendo a tal fine acquistare beni e diritti o assumere obbligazioni;
2) Nella società multidisciplinare i soci possono individuare come prevalente una delle attività professionali indicate nell’oggetto sociale, ma tale individuazione non è obbligatoria;
Nel silenzio della legge, non si esclude che nella società multidisciplinare possa essere svolta un’attività professionale che coinvolga più attività professionali protette oppure attività professionali protette e non protette.
Non è possibile inserire nell’oggetto sociale l’esercizio di altre attività estranee a quella professionale o ad esa accessoria, come ad esempio attività imprenditoriali.
CONFERIMENTI NELLA STP
Il socio professionista non è obbligato a prestare la propria opera professionale nella società a titolo di conferimento. Egli può quindi scegliere se conferire la propria opera professionale, una somma di denaro o altri beni funzionali al perseguimento degli interessi sociali.
Il professionista che ha conferito unicamente denaro rimane comunque libero di prestare la propria opera nei confronti della società dopo aver negoziato con la stessa l’assunzione dell’incarico
ATTO COSTITUTIVO DELLA STP
L’atto costitutivo della STP, oltre alle generalità complete di tutti i soci, deve indicare i seguenti elementi:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri della UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, opure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
c) i criteri e le modalità di esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società;
c-bis) le modalità di esclusione dalla società del socio che è stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
d) la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”. E’ sufficiente anche l’indicazione “STP”.
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Una peculiarità della STP è che essa deve essere iscritta sia nel Registro Imprese, sia nella sezione speciale dell’Albo o Collegio professionale di appartenenza.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLA STP
Per poter svolgere la propria attività, la STP deve essere iscritta nel registro delle imprese.
La STP deve essere iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia: ciò consente di accertare l’eventuale sussistenza di incompatibilità dei soci.
La certificazione relativa all’intervenuta iscrizione deve riportare la specificazione della qualifica di società tra professionisti, inserendo la dicitura STP.
Precisamente, la domanda va presentata (mod. S5) entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla conclusione del contratto sociale.
Nella sezione speciale è annotata anche l’intervenuta iscrizione della STP presso l’albo o il collegio.
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELLA STP
La STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell’albo (o registro) tenuto presso l’ordine (o collegio), cui appartengono i soci professionisti o di quello relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo di una società multidisciplinare. Se i soci non qualificano un’attività come prevalente, la società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti (c.d. iscrizione plurima).
Gli ordini e i collegi istituiscono l’albo speciale e stabiliscono la quota annuale di iscrizione.
Fino a quando l’iscrizione all’albo non è effettuata, la STP, anche se regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, non può svolgere la propria attività. Condizione essenziale per l’esercizio dell’attività infatti è il deposito della certificazione che viene rilasciata dal competente ordine professionale. Essa attesta l’intervenuta iscrizione della società presso lo stesso ordine, a seguito del procedimento di verifica dei presupposti che ne giustificano l’scrizione. Ai fini della iscrizione, infatti, è necessario:
– individuare il consiglio dell’ordine o collegio competente territorialmente, che coincide con quello in cui è posta la sede legale della STP;
– depositare una specifica domanda di iscrizione presso il consiglio dell’ordine o collegio competente, allegando la seguente documentazione: atto costitutivo della società in copia autentica; certificato di iscrizione nel registro delle imprese; certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti non iscritti presso l’ordine (o il collegio) cui è rivolta la domanda.
FUNZIONAMENTO DELLA STP
Nella STP i soci non professionisti o investitori possono influire sulle scelte strategiche della società, ma tutte le decisioni che incidono sull’esercizio dell’attività professionale devono essere assunte dai soci professionisti ai quali spetta un ruolo preminente nella gestione e nel controllo della società.
Tale caratteristica ha delle importanti conseguenze sia sulla composizione e sulle funzioni dell’organo amministrativo sia sulle regole da rispettare in assemblea al momento dell’adozione di delibere o decisioni.
AMMINISTRAZIONE DELLA STP
L’organo amministrativo della STP, indipendentemente dal modello societario adottato, può essere composto, anche interamente, da non professionisti o da società, sempre che lo statuto non preveda diversamente. Tra i compiti dell’organo amministrativo infatti rientrano delle attività che non incidono sullo svolgimento dell’attività professionale quali ad esempio la redazione di documenti contabili, la convocazione dell’assemblea, la gestione del personale. Ad ogni modo i soci professionisti possono sempre cautelarsi inserendo nello statuto clausole particolari che riservano ad essi l’esercizio di tutti quei poteri amministrativi in grado di influenzare lo svolgimento della professione.
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI NELLA STP
Ricordato che nelle STP Il numero dei soci professionisti e la partecipazione di essi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci, si sottolinea che la previsione legislativa in materia di deliberazioni assembleari non sostituisce le regole proprie del tipo societario prescelto, ma si aggiunge ad esse. Ciò significa che devono essere applicate anche tutte le altre norme sulla determinazione delle maggioranze proprie del tipo di società prescelto, compresa quella che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai 2/3, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci. Va specificato, inoltre, che i soci professionisti possono essere, nelle società di persone o cooperative anche meno dei 2/3 dei soci oppure, nelle società di capitali, possono essere titolari di meno dei 2/3 del capitale. In tali ipotesi, vanno necessariamente previste clausole che garantiscano agli stessi i 2/3 dei voti esercitabili. Nelle s.r.l. ad esempio, si può ipotizzare il caso di una STP in cui il professionista sottoscriva il 10% del capitale sociale e il non professionista il restante 90%: in tale caso si deve obbligatoriamemte riconoscere al professionista il diritto di esercitare i due terzi dei voti in assemblea ricorrendo, nello statuto, ai particolari diritti di cui all’ art. 2468 comma 3 del Codice Civile.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO NELLE STP
Per prescrizione normativa, La designazione del socio professionista che esegue l’incarico è compiuta dal cliente. Per consentire al cliente di scegliere il professionista, la STP deve consegnare allo stesso l’elenco dei soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno e l’elenco dei soci investitori.
La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione, compresa la consegna dell’elenco, e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Generalmente il cliente sottoscrive un’informativa relativa all’avvenuto adempimento da parte della STP dei suddetti obblighi.
In mancanza di designazione, la scelta è effettuata dalla STP che deve comunicare preventivamente per iscritto al cliente il nome del professionista chiamato a svolgere l’incarico
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO NELLE STP
L’incarico può essere svolto solo dal socio professionista iscritto all’ordine, albo o collegio.
Durante l’esecuzione dell’incarico, lo stesso può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari, mentre può farsi sostituire solo in relazione a particolari attività, per eseguire le quali sono sopravvenute esigenze non prevedibili. In questo caso, la STP deve comunicare per iscritto al cliente i nominativi degli ausiliari e sostituti, osservando le regole previste per la comunicazione del socio professionista chiamato a svolgere l’incarico. Il cliente, ricevuta la comunicazione, può entro 3 giorni esprimere il proprio dissenso.
RESPONSABILITA’ NELLE STP
Tutti i soci della STP sono soggetti al regime legale di responsabilità previsto dal modello societario prescelto al quale non è possibile derogare convenzionalmente.
I soci professionisti, inoltre, sono responsabili per le violazioni del codice deontologico del proprio ordine indipendentemente dalla responsabilità propria della STP. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto riguardante le attività professionali a lui affidate.
La STP risponde per le violazioni del codice deontologico dell’ordine o collegio cui risulti iscritta o in caso di società multidisciplinare degli ordini o collegi in cui risulta iscritta.
Quando una situazione di incompatibilità non è rilevata o rimossa, rispondono di illecito disciplinare sia la STP sia il socio professionista.
Con riguardo alla società multidisciplinare i singoli ordinamenti professionali devono predisporre un procedimento per accertare la responsabilità e individuare le relative sanzioni da applicare alla società e al singolo socio.
La S.T.P. dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa. L’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa deve risultare da specifica clausola contenuta nello Statuto della S.T.P. . Soggetto contraente della polizza assicurativa, pertanto, sarà la S.T.P. mentre gli assicurati risulteranno essere i soci professionisti che curano i singoli incarichi professionali ovvero i sostituti e gli ausiliari.
SCIOGLIMENTO DELLA STP
La STP si scioglie nei casi stabiliti dalla legge per il tipo di società adottato e in quelli eventualmente previsti dallo statuto.
Si scioglie anche se viene superato il limite alla partecipazione dei soci non professionisti, salvo che la STP entro il termine perentorio di 6 mesi, ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti. La perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti integra infatti una causa di scioglimento della società e di cancellazione dall’albo professionale. Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione nei 6 mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti opera dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori. In caso di mancata ricostituzione, i soci possono adottare valide deliberazioni sia nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta sia nell’eventuale e successiva fase di liquidazione.
Fuori dal caso di superamento del limite alla partecipazione dei soci non professionisti, se nel corso della vita societaria viene meno uno dei requisiti in capo alla STP, quest’ultima deve ristabilire la situazione di regolarità entro il termine perentorio di 3 mesi. Ad esempio, comporta la perdita di un requisito essenziale la partecipazione del socio professionista di una STP ad altra STP.
Scaduto il termine di 3 mesi, se la situazione di regolarità non è stata ristabilita, il consiglio dell’ordine (o collegio) procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo.
STATO DI CRISI DELLA STP
La STP non è soggetta a fallimento e, secondo la tesi prevalente, nemmeno a concordato preventivo. Si ritiene però che essa possa accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. A partire dal 1° settembre 2021, il fallimento sarà sostituito dalla nuova liquidazione giudiziale, come previsto dal CCI (Codice della Crisi d’Impresa), le STP dovrebbero comunque rimanere escluse dall’assoggettabilità a questa procedura, come accade per il fallimento.
DISCIPLINA FISCALE DELLE STP
La disciplina fisscale delle STP sarà oggetto di uno specifico approfondimento. In questa sede ci si limita a sottolineare che la STP è assoggettata alle regole del reddito di impresa, ciò comporta che si applicherà il criterio della competenza nella determinazione dei costi e dei ricavi/proventi e che questi ultimi non saranno assoggettati a ritenuta d’acconto.
Pescara 30/12/2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
Fonte: Giuffrè Francis Lefebvre
Articolo correlato: https://studiobevilacquapescara.com/2022/02/09/srl-stp-odontoiatrica-vs-ditta-individuale-tassazione-a-confronto/