Con l’articolo 22 del Dl 124/2019 è stato istituito un credito di imposta specifico sulle commissioni addebitate per i pagamenti effettuati dai consumatori finali per mezzo di moneta elettronica (carte di credito, bancomat ecc.).
Da quando spetta
Il credito spetta dal 01.07.2020
Ammontare del credito
Il credito è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (anche App e sistemi contacless).
Condizioni
Il credito spetta con due condizioni:
1. per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali;
2. a beneficiari che abbiano ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superiori a 400.000 euro.
Il calcolo del credito
Esercenti e professionisti riceveranno dai prestatori di servizi di pagamento (prevalentemente le banche) l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate. L’invio avverrà su base mensile e in via telematica. Gli stessi prestatori (banche) sono tenuti anche a comunicare all’agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari.
Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili, nella propria casella di Pec oppure nell’online banking, gli esercenti e i professionisti troveranno i dati funzionali alla determinazione del credito spettante, e cioè:
- – l’elenco delle operazioni;
– il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali;
– un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.
In pratica, per le commissioni addebitate nel mese di luglio, la prima comunicazioni arriverà entro il 20 agosto.
La documentazione andrà conservata per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
Modalità di utilizzo
Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Ad esempio, dal mese di agosto in relazione alle commissioni di luglio. Al momento non è ancora stato istituito il codice tributo.
Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
La nuova soglia del contante
Il credito d’imposta sulle commissioni si abbina – sempre dal 1° luglio – alla riduzione a 2.000 euro della soglia per l’utilizzo del contante, vedi ns informative al link:
Pescara 01.07.2020
Dott. fabrizio Bevilacqua
Fonte: Il sole 24 ore