LIMITE UTILIZZO CONTANTI A 2.000 € DAL 01.07.2020 – VADEMECUM ED ESEMPI

 

A decorrere dal 1° luglio 2020, il limite all’uso del contante passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro. Dalla stessa data viene anche rivista la sanzione minima stabilita in € 2.000.

Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’ulteriore riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro e la sanzione minima ad € 1.000.

La norma che ha stabilito le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020 (art. 18, D.L. n. 124/2019).

 REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE

1) I trasferimenti di importo superiore a 1.999,99 euro devono essere eseguiti esclusivamente con strumenti tracciabili quali carte di credito, bancomat, bonifici, assegni non trasferibili ecc. Per trasferimenti si intendono persino le dazioni da padre a figli e tra coniugi, a meno che questi ultimi non siano in comunione dei beni.

2) Divieto di uso del contante anche per importi inferiori a 2.000 euro quando sia configurabile una operazione frazionata, intendendosi per questa: una operazione unitaria sotto il profilo economico di valore complessivo superiore a 1.999,99 euro, messa in atto attraverso più operazioni singolarmente inferiori al limite, in momenti diversi di un periodo circoscritto.

3) Se la suddivisione degli importi deriva da contratti che prevedono rateazioni o somministrazioni, è ammesso il frazionamento dei trasferimenti in contanti, sempre se inferiori a 2.000 euro ciascuno. È il caso dei contratti di somministrazione o delle vendite rateali.

4) l’Aams (amministrazione autonoma dei monopoli di stato) ha chiarito che i pagamenti delle vincite superiori a 1.999,99 euro devono essere fatti esclusivamente con strumenti tracciabili. Così come i gestori di apparecchi “slot” dovranno versare agli esercenti, con strumenti tracciabili, le somme di importo superiore a 1.999,99 euro.

5) Si possono versare/prelevare in banca o posta importi contanti anche superiori a 2.000 euro. Possono, altresì, essere effettuati in contanti pagamenti di bollettini postali e altri tipi di pagamenti in banca o posta.

6) È possibile il pagamento parte in contanti e parte con strumenti tracciabili, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

7) Nella violazione sono coinvolti sempre entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Di seguito alcuni esempi 

Caso 1

Emissione di fattura superiore a € 2.000 con modalità di pagamento 30/60/90:

Le parti si accordano (indicandolo in fattura) per il pagamento frazionato in 3 rate da euro 1.900 ciascuna, di una fattura di importo complessivo di euro 5.700. E’ consentito il pagamento contanti delle singole rate purchè ognuna sia sotto soglia.

 Caso 2

Versamenti rateali condizionati ad accordi contrattuali

Ricevuta una fattura di 5.700 euro si decide di pagare con 3 rimesse contanti di euro 1.900 ciascuna. Il comportamento non è consentito se non è documentato un accordo contrattuale a riguardo.

 Caso 3

Dentista per impianto protesi di importo  superiore la soglia:

Medico e paziente si accordano per il pagamento mensile in contanti di importi singoli inferiori a 2.000 euro, con emissione al momento di ogni incasso di una fattura di acconto.  Nell’ultima fattura il medico descrive il lavoro per l’importo complessivo, detrae gli acconti come da fatture emesse e richiede il saldo. Comportamento consentito.

Si ricorda, tuttavia, che se si vuole usufruire della detrazione IRPEF del 19% in dichiarazione dei redditi, tutti i pagamenti devono essere effettuati in modalità tracciabile.

Caso 4

Pagamento contante più assegno:

acquisto di un bene del valore di 2.500 euro con pagamento contanti di 1.900 euro e assegno (o altro strumento tracciabile) per 600 euro. Comportamento consentito.

Caso 5

Compensazione di debiti e crediti:

è ammesso il pagamento per compensazione di debiti superiori a 1.999,99 euro con crediti corrispondenti, in quanto non si configura un trasferimento di denaro.

Caso 6

Pagamento in 2 “tranche”:

Una fattura di 2.500 euro può essere pagata in contanti per 1.999,99 euro e con assegno (o altro strumento tracciabile) per i restanti 500,01 euro. Il comportamento è consentito perché non viene superato il limite del pagamento in contanti (1.999,99) e il rimanente viene corrisposto con strumento tracciabile.

Caso 7

Pagamenti di più fatture:

Possono essere pagate in contanti, nella stessa data, più fatture di uno stesso fornitore ciascuna inferiore al limite di 2.000 euro sempre se i pagamenti non configurano una operazione unitaria.

Caso 8

Pranzo di nozze:

Il pagamento del conto del ristorante per il pranzo di nozze, non può essere fatto con i soldi contanti dei regali, ma va effettuato con strumenti tracciabili. Non sembrerebbe legittima la emissione, da parte del ristoratore, di singole ricevute per gruppi di invitati per importi sotto i 2.000 euro. Allo stesso, infatti, potrebbe essere contestata l’elusione del divieto.

Caso 9

Viaggio di nozze degli sposi o altri regali presso negozi:

Parenti e amici pagano all’agenzia o al negoziante singole quote per un regalo di importo complessivo superiore alla soglia. Verrà emessa una singola fattura per il corrispettivo globale. In questo caso l’agenzia o il negoziante non potrà ricevere pagamenti contanti. Diverso è il caso di un incaricato che raccoglie tutte le quote contanti le versa su un conto e paga attraverso quel conto l’agenzia o il negoziante. In questo caso il comportamento dell’incaricato che raccoglie i contanti è consentito.

 Caso 10

Cena con pagamento “alla romana”:

In caso di più persone che pagano singolarmente in contanti una cena di valore complessivo superiore a 1.999,99 euro,  devono essere emesse tante ricevute quanti sono i singoli pagatori che utilizzano il contane sotto soglia.

Caso 11

Pagamenti in ambito societario:

È vietato l’uso del contante oltre soglia per i pagamenti tra: due società; il socio e la società di cui questi fa parte; società controllata e società controllante; legale rappresentante e socio; due società aventi lo stesso amministratore; una ditta individuale e una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Caso 12

Contratti di somministrazione:

È consentito l’uso del contante (purchè sotto soglia) nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa come nel caso di contratto di somministrazione.

 Caso 13

Pagamenti a casse diverse di G.D.O.:

il Pagamento contanti oltre soglia considerato nel suo complesso, è consentito se sia frutto di più pagamenti autonomi (sotto soglia), tali però da essere riferiti ad operazioni distinte (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”)

Pescara 25.06.2020

Dott. Fabrizio Bevilacqua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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