In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio Chieti Pescara istituisce un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese delle province di Chieti e di Pescara per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.
IMPRESE BENEFICIARIE
Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- siano MPMI ed abbiano sede legale ed eventuale unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara;
- siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Una domanda accoglibile ma presentata da un’impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, verrà ammessa con riserva.
Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio Diritto Annuale diritto.annuale@chpe.camcom.it. - siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio Chieti Pescara;
- abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- non si trovino nelle condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto applicabili.
- siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;
- abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.
Si invita a porre la massima attenzione a quest’ultimo requisito.
Una interpretazione letterale infatti, indurrebbe a ritenere che il suddetto impegno vada rispettato dalle sole società di capitali. Solo esse difatti, possono deliberare distribuzione dei dividendi, adempimento che non è previsto per le società di di persone e per le ditte individuali. Adottando tuttavia, una interpretazione più estensiva e in linea con le finalità della norma, si potrebbe ritenere che per distribuzione dei dividendi, si intenda anche la distribuzione di utili che per le società di persone avviene per trasparenza. La CCIAA, interpellata in proposito dallo scrivente, non ha ancora fornito risposta circa la corretta interpretazione.
L’insussistenza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell’istanza e l’impossibilità di accedere al contributo, eccetto che nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente.
Tutti i requisiti sopra elencati – ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) – devono essere posseduti per tutta la durata del finanziamento oggetto del contributo a pena di decadenza.
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il Servizio Sportello Telematico Agef (http://praticacerc.infocamere.it), dalle ore 9,00 del 21 maggio 2020, e fino alla chiusura del bando fissata alle ore 21:00 del 31 luglio 2020.
Per informazioni più dettagliate: contointeressi@chpe.camcom.it
Pescara 18.06.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua