CORONAVIRUS – credito di imposta sugli affitti compensabile in F24 dal 16 giugno p.v.

Con la Circolare 14 del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate detta i primi chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio.

Già dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 – utilizzando il codice tributo 6920 – il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo previsto dal decreto Rilancio. I contribuenti potranno anche decidere di cedere il credito “in conto canone”, scalandolo cioè dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando naturalmente l’accettazione da parte del locatore.

RIASSUMIAMO SCHEMATICAMENTE IL PROVVEDIMENTO

 A CHI SPETTA IL CREDITO DI IMPOSTA

– È riconosciuto ai tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione siano essi strutturati come imprese individuali, che come snc, sas, srl; studi professionali e qualsiasi sia il tipo di contabilità da essi adottato.

– Agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 CONDIZIONI DI FRUIZIONE

– Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;

– Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. (per coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, i mesi da prendere a riferimento sono aprile, maggio e giugno).

– il credito è fruibile per singolo mese. Se ad esempio per il mese di aprile 2020 non vi è stato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto ad aprile 2019, mentre per il mese di maggio questo è avvenuto, il credito di imposta spetta per il mese di maggio, pur non spettando per aprile.

– Alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

– Condizione necessaria per poter fruire del credito è il pagamento del canone di locazione; quindi in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

– Non importa la categoria catastale dell’immobile, è necessario, però, che il contratto di locazione sia ad uso commerciale e non abitativo

AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  1. in compensazione, nel modello F24 già a partire dai versamenti del 16 giugno prossimo, utilizzando il codice tributo 6920, istituito con la Risoluzione 32 E del 6 giugno 2020
  2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; a tal riguardo l’Agenzia ha chiarito che occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione della circostanza che la norma fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020;
  3. può essere ceduto: al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Quest’ultima modalità è stata oggetto di un importante chiarimento reso dall’Agenzia.

È, infatti, stata riconosciuta la possibilità per l’inquilino di cedere il credito “in conto canone”, scalandolo cioè dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando naturalmente l’accettazione da parte del locatore.

Esempio:

Si supponga un canone di locazione di 2.000 euro e che il conduttore possa pagare al proprietario 800 euro in denaro e 1.200 euro sotto forma di bonus fiscale. Sarà ovviamente necessaria l’accettazione da parte del conduttore. La cessione del credito permette al conduttore di ridurre la propria esposizione finanziaria nei confronti del locatore e a quest’ultimo di utilizzare il credito cedutogli per il pagamento di debiti tributati (i.e. IMU).

Pescara 08.06.2020

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonte: Ipsoa

Circolare 14 del 6 giugno 2020

Risoluzione 32 E del 6 giugno 2020

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