CORONAVIRUS – Nuovi parametri per i prestiti inferiori a 25.000 € garantiti dallo stato

Giovedì 4 giugno è stata approvata dal Senato la conversione in legge del decreto Liquidità (Dl 23/2020). La legge di conversione apporta numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m).

Le principali novità riguardano:
1) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni;
2) l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
3) la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno 2019).

La legge di conversione prevede anche una forte semplificazione delle procedure, essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione “rafforzata” (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente.

In attesa dell’imminente pubblicazione in G.U. della legge di conversione e quindi della sua effettiva entrata in vigore, operatori finanziari e imprese si pongono alcuni legittimi quesiti, cui qui, ove possibile, si cerca di dare risposta :

Cosa accade a coloro che hanno già ottenuto il finanziamento garantito con le vecchie regole?

la legge di conversione introduce un nuovo punto “m-bis” che permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).

Le domande che risultano ancora pendenti saranno automaticamente aggiornate ai nuovi parametri?

In nessun caso si potrà avere un adeguamento automatico ai nuovi parametri della pratica già avviata, ma l’impulso dovrà sempre pervenire dal soggetto beneficiario, che non necessariamente potrebbe avere interesse a modificare sia la durata sia l’importo del finanziamento garantito.

È molto probabile che chi vorrà modificare l’importo del finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, dovrà compilare un nuovo modulo, contenente la nuova autocertificazione “rafforzata” in fase di predisposizione da parte del Fondo di garanzia Pmi. Ciò perché dovrà essere formalizzata una nuova richiesta che riguarda sia l’importo del finanziamento sia quello della correlata garanzia.

Sarà possibile modificare solo la durata?

Alcuni dubbi potrebbero invece sorgere per il caso in cui il soggetto intenda solamente estendere la durata del finanziamento da 6 a 10 anni, senza modificare l’importo garantito: verrà adeguata automaticamente la durata della garanzia alla durata del finanziamento oppure occorrerà, anche qui, inoltrare una specifica richiesta al Fondo?

Alla luce di quanto detto, sono molte le domande che attendono una risposta in tempi brevi. Si consiglia, pertanto, di mantenere costanti contatti con i propri referenti bancari, in modo da conoscere tempestivamente le procedure che ogni istituto metterà in atto per adeguarsi alla mutata normativa.

Pescara 07.06.2020

Dott. Fabrizio Bevilacqua

Fonte: il sole 24 ore

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