Con il presente contributo, si riassumono in modo schematico e sistematico tutte le novità normative che verranno introdotte con la pubblicazione del decreto legge cosiddetto “Decreto di Aprile” (oramai diventato maggio) di cui sono state fornite nella giornata di oggi le bozze in via di approvazione.
Gli articoli del decreto che risulteranno certamente più interessanti alla lettura sono quelli che vanno dal n. 22 al n. 24 in cui si disciplinano i contributi destinati a lavoratori autonomi e professionisti per i mesi di aprile e maggio rispettivamente di di € 600 e € 1.000 € (con condizioni). I contributi agli sportivi erogati dalla società Sport e Salute spa, sono disciplinati dall’art. 38.
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CAPO I MODIFICHE AL D.L. 18/20 |
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| ART. 1
Dispositivi di protezione individuale |
Il DECRETO APRILE con gli articoli dall’ 1 al 14 del capo I, disciplina sostanzialmente le norme in ambito di lavoro dipendente. Dispone una serie di semplificazioni e di allargamenti della platea per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per i dipendenti ed i loro datori di lavoro. Integra, inoltre, le norme sui dispositivi per la sicurezza sul lavoro e su congedi e licenziamenti. Aumenta i fondi stanziati per le predette finalità ed estende ai lavoratori del terzo settore le disposizioni emanate per le imprese commerciali.
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| ART. 2
Integrazione salariale e assegno ordinario |
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| ART. 3
Trattamento cig di integrazione salariale per chi già in cig straordinaria |
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| ART. 4
Modifiche cig in deroga |
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| ART. 5
Semplificazioni per ammortizz. sociali |
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| ART. 6
Integrazione salariale per obbligo permanenza domiciliare |
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| ART. 7
Congedi ai dipendenti |
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| ART. 8
Permessi retribuiti |
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| ART. 9
Sorveglianza attiva dei lavoratori |
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| ART. 10
Cumulo tra indennità |
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| ART. 11
Sospensione misure di condizionalità |
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| ART. 12
Contributi per la sicurezza |
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| ART. 13
Aumento stanziamenti art. 44 DL 28/2020 |
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| ART.14
Licenziamento per giustificato motivo
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| ART. 15
Proroga termini dei versamenti |
-Sospesi i termini di versamento dei contributi anche per gli istituti di bellezza. -proroga al 31 luglio 2020 dei versamenti non effettuati da effettuare in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”. |
| ART. 16
Credito imposta sanificazione |
Esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le sanificazioni. |
| ART. 17
Canoni per immobili pubblici in locazione |
Allargata a enti del terzo settore la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni di affitto degli immobili di proprietà pubblica condotti in locazione. |
| ART. 18
Certificati e permessi |
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”. |
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CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI |
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| Art. 19
Reddito di emergenza |
È istituito il Reddito di emergenza, (“Rem”), quale sostegno per i nuclei familiari identificati secondo specifiche caratteristiche indicate nella norma. Il “REM” sarà di € 400 mensili estensibili fino ad € 800 per tipologia di percipienti. Il “REM” sarà erogato per 3 mensilità. Le domande per il “REM” possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020. |
| ART. 20
Reddito di cittadinanza |
Aumentate le soglie dei parametri che danno diritto al reddito di cittadinanza. |
| ART. 21
Sorveglianza sanitaria |
Pur non essendo necessario nominare un medico competente, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla propria mansione, è riconosciuta una indennità pari all’80% della retribuzione, erogata dall’INPS. |
| ART. 22
Indennità 600 € |
-Confermato, agli aventi diritto per il mese di marzo, il bonus di 600 € anche per il mese di aprile. -Il bonus aumenta, per il mese di maggio, a 1.000 € per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS che abbiano avuto una contrazione di almeno il 33% del fatturato o corrispettivi di marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019. -Aumento a 1.000 €, per il mese di maggio, anche per i professionisti iscritti alla gestione separata che hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 33% rapportando il periodo marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019. Per questi ultimi non si fa riferimento ai ricavi o al fatturato, bensì al reddito, calcolabile con le modalità specificate nella norma. -aumento, per il mese di maggio, a 1.000 € per i co.co.co. titolari di rapporti con scadenza non oltre il 31.12.2020 o che hanno cessato entro la data del decreto. -aumento a € 1.000, per maggio, a determinate condizioni anche per lavoratori stagionali e turismo -ampliata la platea dei possibili percettori a determinate condizioni: – Stagionali non turismo – Lavoro intermittente – Occasionali iscritti alla gestione separata – Vendite a domicilio – Lavoratori dello spettacolo – Possessori di reddito di cittadinanza inferiore a 600 €
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| ART. 23
Indennità lavori domestici |
Riconosciuta ai lavoratori domestici con contratti di lavoro in essere alla data del 23 febbraio 2020 di 400 € oppure di 600 € a seconda delle ore lavorate e dei rapporti in essere.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori non conviventi che dimostrino un calo di orario di lavoro di almeno il 25% L’indennità non è cumulabile con gli altri interventi di sussidio. |
| ART 24
Indennità a professionisti iscritti a casse professionali private |
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i professionisti iscritti alle proprie casse professionali, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) titolari di pensione. 2. L’articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato (iscrizione in via esclusiva) |
| ART 25
divieto di cumulo |
Le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 non sono cumulabili. La percezione è consentita, però, ai titolari di assegno di invalidità |
| ART. 26
Integrazione salariale Trento-Bolzano |
Per l’anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale. |
| ART. 27
Fondo formazione |
Per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro possono essere rimodulati con riduzione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. |
| ART. 28
Fondi sociali |
-Semplificazioni per la rendicontazione delle risorse utilizzate a fini sociali e per servizi sociali e incremento delle spese documentabili |
| ART. 29
Detraibilità spese per centri estivi |
Detraibili ai fini IRPEF, limitatamente all’anno 2020, le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile. |
| ART. 30
Formazione a distanza |
A beneficio degli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I – F.P. – I.F.T.S.), le attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. |
| ART. 31
Coordinamento fondo sociale europeo |
Nuove e più ampie competenze al ministero del lavoro per il coordinamento delle politiche del lavoro, l’occupazione e la lotta alla povertà anche in anche in ambito europeo. |
| ART. 32
Disposizioni in materia NASPI e DIS-COLL |
Proroga di due mesi delle prestazioni e parità di importo dell’ultima mensilità spettante. |
| ART 33
Sospensione incremento contribuzione lavoro a termine |
In via eccezionale e per agevolare la ripresa delle attività produttive il contributo addizionale non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto. |
| ART. 34
Incentivo lavoro agricolo |
I percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. |
| ART. 35
Assunzioni INL |
Potenziamento di mezzi e personale dell’ispettorato del lavoro al fine di migliorare i controlli. |
| ART. 36
Vigilanza sul lavoro |
Incremento dei controlli sul lavoro, anche con la partecipazione dei nuclei dei Carabinieri per la tutela del lavoro. |
| ART. 37
Semplificazioni prestazioni fondo di garanzia |
Introdotte semplificazioni per velocizzare le erogazioni. |
| ART. 38
Lavoratori sportivi |
Per il mese di aprile 2020 la società Sport e Salute spa, riconoscerà l’indennità di 600 € ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto. |
| ART. 39
terzo settore |
Allargamento della platea dei fruitori delle agevolazioni. |
| ART. 40
Terzo settore |
Incremento delle dotazioni da destinare al fondo terzo settore. |
| ART. 41
Osservatorio nazionale sul lavoro |
Al fine di monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro nelle fase di riavvio delle attività produttive, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, denominato “Osservatorio”. |
| ART. 42
Acquisti INPS |
Incremento in deroga della possibilità di spesa INPS per potenziamento delle proprie dotazioni. |
| ART. 43
Indennità ai lavoratori che hanno cessato la CIG |
Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI, è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. |
| ART. 44
Poligrafici |
Sospese le revoche delle rendite vitalizie |
Pescara 02/05/2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua