Coronavirus – bonus mascherine, gel, guanti e altri dispositivi di protezione

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo relativo alle norme riguardanti il credito di imposta sull’acquisto di strumenti per la sanificazione ambientale e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con questo contributo vi forniamo le linee guida disponibili ad oggi per la fruizione della agevolazione.

Il decreto Cura Italia (DL 18/2020), ha introdotto in favore di imprese e professionisti un credito d’imposta commisurato alle spese finalizzate alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64).

Per ciascun contribuente è incentivabile una spesa massima di euro 20.000 per l’anno 2020, cui consegue un credito d’imposta, per la medesima annualità, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate.

Con ogni probabilità il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, pertanto bisognerà attendere il decreto attuativo per conoscerne la ripartizione. E’ certo, infatti, che come viene riportato nella circolare “…il credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali troverà riconoscimento secondo le misure ed i limiti di spesa stabiliti dall’art. 64 (50 milioni di € n.d.r.), e non si farà luogo ad ulteriori stanziamenti.”

Il decreto liquidità (DL23/2020) ha esteso, con l’art. 30, il credito d’imposta rispetto alle spese sostenute per «l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro»

Con la circolare n. 9/E l’AdE ha fornito i primi chiarimenti in merito alla

tipologia di beni interessati:

I datori di lavoro potranno beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali le mascherine (chirurgiche-Ffp2-Ffp3), i guanti e le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione ed i calzari, i detergenti e disinfettanti per le mani.

Come da iniziale previsione, godranno del beneficio, inoltre, le spese sostenute per l’installazione nei luoghi di lavoro di ogni dispositivo di sicurezza idoneo a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Si pensi, ad esempio, a pannelli divisori o barriere protettive.

Va detto che la circolare fornisce esclusivamente un elenco esemplificativo di spese ammesse al beneficio. Si attende il decreto ministeriale attuativo per l’individuazione dettagliata dei dispositivi di protezione individuale il cui acquisto concorrerà al riconoscimento del credito d’imposta.

Non appena, con il decreto attuativo, saranno resi disponibili i dettagli sulla fruizione del credito, gli stessi verranno tempestivamente riportati su questo sito.

Pescara 21.04.2020

Dott. Fabrizio Bevilacqua

fonte: Italia Oggi

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