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A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 |
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| data emissione fattura | Imposta bollo dovuta | Termine di versamento |
| 1° trimestre | Superiore a 250 € | 20 aprile |
| 1° trimestre | Inferiore a 250 € | 20 luglio |
| Somma di 1° e 2° trimestre | maggiore a 250 € | 20 luglio |
| Somma di 1° e 2° trimestre | Inferiore a 250 € | 20 ottobre |
| 3° trimestre | Qualsiasi importo | 20 ottobre |
| 4° trimestre | Qualsiasi importo | 20 gennaio anno successivo |
Come noto, in presenza di fatture “senza” IVA, di importo superiore a € 77,47, va assolta l’imposta di bollo nella misura di € 2. Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee (es. contribuenti forfettari) che a quelle elettroniche. La tipologia di fattura risulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di versamento dell’imposta di bollo.
per le fatture cartacee, infatti, è possibile apporre l’apposito contrassegno ed annullarlo, per le fatture elettroniche, invece, l’imposta va assolta in via “virtuale”
L’imposta di bollo virtuale si paga con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, sulla base dell’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate:
- primo trimestre: entro il 20 aprile;
- secondo trimestre: entro il 20 luglio;
- terzo trimestre: entro il 20 ottobre;
- quarto trimestre: entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Fatta questa premessa si sottolinea che
con il “decreto liquidità (D.L. 23/2020) sono state introdotte delle semplificazioni circa l’assolvimento del bollo virtuale.
E’ stato previsto che, dal 2020, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato: per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre; per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre. Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
schematicamente:
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A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 |
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| data emissione fattura | Imposta bollo dovuta | Termine di versamento |
| 1° trimestre | Superiore a 250 € | 20 aprile |
| 1° trimestre | Inferiore a 250 € | 20 luglio |
| Somma di 1° e 2° trimestre | maggiore a 250 € | 20 luglio |
| Somma di 1° e 2° trimestre | Inferiore a 250 € | 20 ottobre |
| 3° trimestre | Qualsiasi importo | 20 ottobre |
| 4° trimestre | Qualsiasi importo | 20 gennaio anno successivo |
Pescara 17/04/2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
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