Con la pubblicazione in G.U. dell’8 aprile del testo definitivo del decreto liquidità, si è appreso che per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti di IVA e contributi per i mesi di marzo e aprile da versare nei mesi di aprile e maggio, il riferimento per la diminuzione del 33% delle entrate, non è più ai ricavi (come diramato nelle bozze), bensì al fatturato o corrispettivi. Ciò comporta una significativa semplificazione del calcolo.
si invitano i lettori a riconsiderare quanto riportato nel mio articolo del 08.04.2020 sull’argomento alla luce della importante novità. https://wordpress.com/post/studiobevilacquapescara.com/595
E’ stato anche chiarito che la sospensione per le scadenze del 16 aprile e del 16 maggio vale anche per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 a prescindere da qualsiasi analisi sul fatturato.
Stando al contenuto della norma pubblicata in G.U., dovrebbero essere ricomprese nella sospensione anche le rate Inps scadenti il 16 maggio di artigiani e commercianti per soci, collaboratori e titolari di ditte individuali iscritti alla relativa previdenza.
Pescara 10.04.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua