Riassumiamo di seguito le novità di maggiore interesse contenute nel testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020.
L’intervento legislativo consiste nello stanziamento di 200 miliardi di euro in favore della liquidità del mercato interno, a garanzia di prestiti alle imprese e altri 200 miliardi di euro destinati all’export.
Il prestiti alle aziende hanno regole diverse in relazione agli importi richiesti:
- prestiti fino a 25.000 euro: non sarà prevista alcuna valutazione di merito del credito e la garanzia coprirà il 100% delle somme;
- prestiti fino a 800.000 euro: la garanzia statale coprirà il 90% degli importi ma si arriva al 100% alla controgaranzia dei Confidi. È però prevista una valutazione di merito del credito;
- prestiti fino a 5 milioni di euro: garanzia statale fino al 90%.
Sono previste anche misure di sostegno per grandi imprese con un numero di dipendenti superiori a 5000 e in favore di banche che effettuano finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il termine per le concessioni è il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e con possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi
Le misure sono separate dal decreto di aprile per permettere una più veloce distribuzione delle risorse.
Il decreto prevede inoltre alcuni provvedimenti fiscali e contabili che integrano quelli già stabiliti nel del decreto Cura Italia:
- sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio (per aventi diritto e modalità vedi articolo specifico pubblicato ieri 8 aprile sul sito);
- proroga per la scadenza della Certificazione Unica con spostamento al 30 aprile;
- rimessione in termini dei versamenti scaduti lo scorso 20 marzo. Per tali scadenze viene fissata la nuova data del 16 aprile
Problematiche per la concessione di prestiti
Sui prestiti per le imprese del decreto Liquidità, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Il più importante è relativo alla necessità di ottenere il via libera dall’Unione europea.
Gli aiuti, se emessi prima dell’approvazione europea, potrebbero configurarsi come sussidi pubblici vietati dalle regole comunitarie.
Sorgono, pertanto, due ordini di problemi. 1) la possibilità che tali aiuti vengano fermati dall’Europa; 2) che la procedura burocratica impedisca di fatto una rapida mobilitazione di fondi.
Entrambi gli scenari preoccupano fortemente le imprese che necessitano di un intervento immediato.
Stando al testo del Decreto emanato, infatti, al comma 12 dell’articolo 1 si stabilisce che l’efficacia delle misure sulle garanzie “è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.
Nei prossimi giorni sarà nostra cura pubblicare approfondimenti sulle singole norme.
Pescara 09.04.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
Testo del Decreto
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