Il Governo estende la proroga dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza da Covid–19. Nella bozza de nuovo decreto legge (non ancora pubblicato in G.U.) sono previste sospensioni dei versamenti dei contributi e dell’iva di marzo e aprile con scadenza 16 aprile e 16 maggio.
dovrebbero essere ricomprese nella sospensione anche le rate Inps scadenti il 16 maggio di artigiani e commercianti per soci, collaboratori e titolari di ditte individuali iscritti alla relativa previdenza.
Non è oggetto di sospensione il pagamento delle ritenute di acconto sulle fatture di professionisti e agenti.
VEDIAMO NEL DETTAGLIO
AGGIORNAMENTO DEL 9/04/2020
VARIATO IL RIFERIMENTO AI RICAVI. NEL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO, IL RIFERIMENTO ORA E’ AL FATTURATO O AI CORRISPETTIVI
l’articolo 18, comma 1, del Dl 23 del 8 aprile 2020 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dello stesso giorno, prevede che la verifica delle diminuzione in ragione del 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) riguarda il fatturato e i corrispettivi e non i ricavi e compensi come invece risultava nei testi resi noti nei giorni scorsi e riportato di seguito.
Contribuenti con ricavi inferiori a 50 milioni di euro
Il blocco dei versamenti scatta a condizione che i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 33% nel marzo 2020 in confronto a marzo 2019 ; in questo caso slittano i versamenti dei contributi ai dipendenti (anche per inps). Sospeso anche il pagamento dell’IVA da pagare il 16 aprile; poi, se i ricavi e compensi conseguiti nel mese di aprile 2020 sono inferiori del 33% di quelli conseguiti nel mese di aprile 2019, scatta la sospensione anche dei versamenti con scadenza 16 maggio. Hanno diritto alla sospensione, anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1 aprile 2019.
I contribuenti che usufruiscono della sospensione, saranno chiamati a versare quanto dovuto al Fisco scegliendo tra due opzioni:
- unica soluzione entro il 30 giugno;
- 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.
Contribuenti con ricavi superiori a 50 milioni di euro
Per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi oltre 50 milioni di euro, Il blocco dei versamenti di ritenute e IVA scatta a condizione che i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 50% nel marzo 2020 in confronto a marzo 2019. Stesso raffronto (diminuzione 50% dei ricavi) va effettuato per il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Anche i contribuenti con ricavi maggiori di 50 milioni di euro, che usufruiscono della sospensione, saranno chiamati a versare quanto dovuto al Fisco scegliendo tra due opzioni:
- unica soluzione entro il 30 giugno;
- 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.
AGGIORNAMENTO DEL 9/04/2020
Le Problematiche rilevate al momento della stesura dell’articolo sono state superate con la pubblicazione in G.U. del testo definitivo del decreto, nel quale è previsto che il riferimento non è più ai ricavi, bensì al fatturato o ai corrispettivi.
Problematiche di calcolo dei ricavi
La sospensione dei versamenti delle ritenute e Iva per i mesi di aprile e maggio 2020, come visto sopra, è legata all’andamento dei ricavi, che non è un dato di immediata rilevazione; meglio sarebbe stato il riferimento al volume d’affari.
La definizione di ricavi in base agli articoli 85 e 109 del Tuir è complessa ed è un dato che deve essere determinato con puntualità dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. I corrispettivi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevano secondo il criterio di competenza. Quindi, ad esempio, una fattura di saldo o di acconto di un bene consegnato o di un servizio ultimato in un mese diverso da quello di rilevazione non si considera, mentre andrebbe considerato, un servizio effettuato nei mesi di marzo o aprile, ma fatturato successivamente al momento del pagamento.
Si sarebbe dovuto riflettere che un conto è la determinazione dei ricavi in sede di bilancio, altro conto è determinare i ricavi di marzo 2019 e poi di marzo 2020 e quindi di aprile 2019 e di aprile 2020.
Ci sono poi le imprese minori in contabilità semplificata che seguono il criterio di cassa puro. Esse devono andare a rilevare gli incassi effettivamente conseguiti nei mesi in questione, a prescindere dalle fatture emesse. Questa operazione di regola si effettua solo a fine anno, annotando i mancati incassi. In questa occasione occorre farlo per quattro volte per i mesi in questione.
Analoga rilevazione degli incassi per i mesi di marzo e aprile 2019/2020 deve essere eseguita dai professionisti per stabilire il differenziale dei compensi e lo scostamento del 33%; tutti professionisti lo devono fare in quanto per questa categoria di contribuenti non c’è una alternativa al criterio di cassa
Stessa procedura anche per tutti i contribuenti in regime forfetario, obbligati anch’essi al regime di cassa puro.
Per le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5, Dpr 600), invece, non vi sono particolari problemi, perché si tratta di verificare le fatture registrate nei vari mesi ed effettuare il raffronto senza ulteriori operazioni. A tal proposito si ricorda che i clienti nello studio in regime di contabilità semplificata, hanno nella loro totalità optato per il metodo della registrazione iva. Basterà loro, pertanto, consultare su Fatture In Cloud la somma delle fatture emesse nei mesi marzo – aprile 2019 e fare il raffronto con la somma delle fatture emesse negli stessi mesi del 2020.
Infine le imprese agricole che rientrano nei redditi fondiari hanno “ricavi” pari a zero, ma essendo titolari di partita Iva non sono esclusi dalla proroga dei versamenti; a loro non resta che fare il riferimento al volume d’affari, non hanno alternative.
Alla luce delle problematiche appena illustrate ed in considerazione della breve sospensione (i versamenti andranno comunque effettuati entro il 30 giugno cumulandosi con quelli ordinari), si ritiene che l’opportunità di sospensione dei pagamenti sia poco appetibile per tutte quelle imprese che dispongono di una pur minima liquidità.
Pescara 08.04.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
Fonte: Il sole 24 ore
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