- L’indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?
R: Ai professionisti iscritti alla casse professionali, non spetta l’indennità di 600 €. I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio (vv quesito sotto).
- Con quali modalità viene erogata l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?
R: I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.
- I soci di società di persone (snc sas) o di capitali (srl) che per obbligo di legge devono iscriversi all’INPS, sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?
R: Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
- Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione inps hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?
R: Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.
- Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la misura per ogni persona?
R: Prevede l’assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione.
- Chi può accedere al Fondo PMI?
R: Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L’artigiano, l’idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per microcredito e “importo ridotto” (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all’80%.
- In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?
R: leggi l’articolo qui pubblicato il 23 marzo “sospensione prestiti soggetti e modalita”
- Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?
R: No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
- A chi è applicabile il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”?
R: Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
- In che modo posso ottenere il credito d’imposta?
R: L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?
R: Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020. Lo studio si preoccuperà di rispettare la scadenza per i propri clienti.
- Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?
R: Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.
Nei prossimi giorni verranno pubblicate altre risposte a domande di stretta attualità
Pescara 27.03.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
fonte: Ministero Economia e Finanze
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