modulo richiesta sosp mutuo 1ma casa
PRESTITI CONTRATTI DA IMPRESE
Il decreto “cura Italia” prevede una moratoria della restituzione di prestiti per partite Iva, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali.
CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MORATORIA
Le PMI – micro, piccole e medie imprese – con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita iva
LE MISURE DELLA MORATORIA
- anticipi su crediti
È data la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020.
- prestiti non rateali
Proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.
- leasing
Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.
- mutui e finanziamenti
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, è facolta’ dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
REQUISITI PER OTTENERE LA MORATORIA
Al momento della comunicazione l’impresa deve essere “in bonis”. Essa cioè non deve avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da piu’ di 90 giorni. Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa, che comunque e’ “in bonis”, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Tutte le banche e le finanziarie abilitate devono accettare le comunicazioni di moratoria se le imprese rispettano i requisiti previsti dal Decreto “Cura Italia”. Le comunicazioni possono essere presentate dal 17 marzo 2020. È consigliato inviare la comunicazione via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. E’, tuttavia, opportuno che l’impresa contatti la banca o la finanziaria per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, come ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono, inoltre, offrire la possibilità di moratoria disciplinata dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare:
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.
GLI ELEMENTI ACCESSORI AL CONTRATTO
Tutti i contratti connessi al contratto di cui si chiede la sospensione (es. garanzie e assicurazione) sono prorogati senza formalità alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità
RATA IN SCADENZA 30 SETTEMBRE
la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
COSTI DELLA MORATORIA
Il Decreto “cura Italia” prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri sia per le imprese che per le banche/finanziarie.
Di seguito si fornisce una bozza di richiesta di sospensione da inviare a mezzo PEC.
È, tuttavia, consigliato relazionarsi con la propria banca/finanziaria per concordare le migliori modalità operative.
PRESTITI CONTRATTI FUORI DALLA ATTIVITA’ DI IMPRESA
SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA
I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro. viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
il Governo ha esteso l’accesso anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
il 30.03.2020 è stato reso disponibile il modulo per la richiesta della sospensione scaricabile qui:
modulo richiesta sosp mutuo 1ma casa
PRESTITI PERSONALI
Si segnala, infine, che nessuna proroga o sospensione è prevista per le rate dei finanziamenti contratti al di fuori dell’attività di impresa o professionale (es. rate finanziamento/leasing autovettura non intestata all’attività). Le case automobilistiche e le finanziarie collegate, tuttavia, potrebbero aver intrapreso singole iniziative a favore della propria clientela.
Pescara, 23.03.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
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