CORONAVIRUS – CREDITO DI IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al
fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,

ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione sin da subito inserendolo nella sezione erario con codice tributo 6914.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del DPCM 11 marzo 2020 di seguito riportate:

– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attività delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attività connesse

Pescara 21.03.2020

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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