Nel decreto “cura Italia” nulla è previsto circa la sospensione delle scadenze di pagamento degli avvisi bonari (anche oggetto di precedente rateizzazione) e degli accertamenti con adesione. Tutto questo ha degli importanti riverberi in questa fase, molto caotica.
La regola è che – non trovando applicazione il comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, perché il decreto legge stabilisce proroghe e sospensioni particolareggiate – tutto quello che viene citato dal nuovo decreto segue le specifiche disposizioni da esso stabilite. Quello che non è citato non fruisce di alcuna norma agevolativa.
Tantissime domande riguardano, per esempio, gli avvisi bonari. Poiché il decreto non ne fa menzione, occorre giungere alla conclusione che per essi non c’è alcun differimento.
Un altro problema che viene segnalato è quello dell’accertamento con adesione. Se la sottoscrizione dell’adesione è già avvenuta, e il contribuente intende provvedere al pagamento nei 20 giorni successivi, anche qui non c’è nessun differimento. Invece, nel caso di scadenza dei 90 giorni dell’adesione, occorre ricordare che se in questi giorni scadono anche i termini per impugnare l’atto di accertamento, si potrà approfittare per il ricorso (o per il prolungamento dell’adesione) della sospensione fino al 15 aprile.
Di seguito si forniscono i riferimenti normativi che fanno giungere alle predette conclusioni.
Il particolarismo del decreto legge approvato dal Governo il 16 marzo sta creando non pochi problemi nel comprendere cosa può essere differito (o risulta sospeso) e cosa no. Il problema deriva dal fatto che al decreto – proprio per il suo particolarismo – non risulta applicabile la disposizione a regime, di cui all’articolo 12, comma 1, del Dlgs 159/2015, relativa alla sospensione dei termini in presenza di eventi eccezionali. Infatti, per effetto di quanto dispone l’articolo 64 del nuovo decreto legge, trova senz’altro applicazione il comma 2 dell’articolo 12 sul differimento di due anni dei termini di prescrizione e decadenza, ma non la disposizione del comma 1. Ed è un peccato, perché quest’ultima avrebbe risolto tutti i problemi, nel comprendere cosa rientra in eventuali proroghe o sospensioni, creando anche un identico parallelismo con i termini dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, il comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento di tributi, contributi e premi Inail a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comportano, per lo stesso periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti “anche processuali” del contribuente, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione per l’Amministrazione. Stesso lasso temporale di sospensione, dunque, per i versamenti e per gli adempimenti del contribuente così come per i termini di decadenza dell’Amministrazione (si noti che qui si parla di sospensione, non di differimento dei termini di accertamento, come fa invece il comma 2 dell’articolo). Tutto questo ha degli importanti riverberi. Norme alla mano la regola è che – non trovando applicazione il comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, perché il decreto legge stabilisce proroghe e sospensioni particolareggiate – tutto quello che viene citato dal nuovo decreto segue le specifiche disposizioni da esso stabilite. Quello che non è citato non fruisce di alcuna norma agevolativa.
Pescara 18.03.2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua
FONTE: IL SOLE 24 ORE