Sono state pubblicate in G.U. la Legge di Bilancio 2020 e la legge di conversione del DL collegato (L. 157/2019).
Nella tabella seguente si riporta un quadro complessivo delle principali novità fiscali, divise per argomento.
N.B. Ove non indicato diversamente, le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2020.
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ARGOMENTO |
Art. 1 L. 160/2019 |
DL 124/2019 conv. in L. 157/2019 |
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Regole generali IRPEF |
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Tracciabilità delle detrazioni Per poter fruire delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito e di debito ecc.). Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale |
c. 679 e 680 | |
| Detrazioni IRPEF in base al reddito
Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione per gli oneri di cui all’art. 15 DPR 917/86 spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, meno il reddito complessivo, e 120.000 euro; pertanto, oltre i 240.000 euro di reddito, il beneficio si azzera completamente. La nuova limitazione non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Pertanto, salvo le esclusioni suddette: a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; b. detrazione parziale con reddito complessivo superiore a 120.000 euro ma non a 240.000 euro |
c. 629 | |
| Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica
Lo sconto in fattura, misura alternativa alla detrazione spettante, dal 2020 è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero edificio. Conseguentemente sono state abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che lo avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici |
c. 70 e 176 | |
| Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili
Prorogate al 2020, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati |
c. 175 | |
| Bonus facciate
Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex DM 2 aprile 1968 n. 1444 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se solo parzialmente). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna). La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal DM 26 giugno 2015 n. 87064 e quelli della tabella 2 allegata al DM Mise 11 marzo 2008 n. 31013, riguardanti i valori di trasmittanza termica |
c. 219 – 224 | |
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Detrazione per spese veterinarie Innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per spese la pratica sportiva |
c. 361 | |
| Detrazione per lo studio e la pratica della musica
Istituita dal 2021 una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000 euro e anche nell’interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A. |
c. 346 e 347 | |
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Sport bonus Applicabile anche nel 2020 il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche |
c. 177-179 | |
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Limiti all’utilizzo del contante Il limite all’utilizzo del contante, in precedenza pari a € 3.000, è così ridotto: – per gli anni 2020 e 2021, € 2.000; – dal 2022, € 1.000. Vengono adeguati i minimi edittali delle sanzioni |
Art. 18 | |
| Impresa | ||
| Regime forfettario
Sono stati introdotti: un limite di 20.000 euro di spese sostenute per prestazioni di lavoro; l’esclusione in caso di percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche |
c. 692 | |
| Flat tax
Abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per i soggetti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro |
c. 691 | |
| Estromissione agevolata di immobili
È stata reintrodotta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019, da effettuare entro il 31 maggio 2020. L’imposta sostitutiva dell’8% va versata in due rate: la prima (60%) entro il 30 novembre 2020 e la seconda (40%) entro il 30 giugno 2021 |
c. 690 | |
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Oleoturismo Sono state estese all’oleoturismo le regole previste per l’enoturismo: determinazione forfettaria del reddito con coefficiente di redditività del 25% e, se ricorrono le condizioni, applicazione di un regime forfettario IVA |
c. 513-514 | |
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Imprenditori agricoli florovivaistici Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, presso altri imprenditori florovivaistici, il reddito è determinato forfettariamente (coefficiente di redditività del 5%) |
c. 225 | |
| Fondiari | ||
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Redditi terreni di coltivatori diretti e IAP Estesa al 2020 l’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei terreni di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola. Nel 2021, i redditi sono tassati per il 50% dell’ammontare |
c. 183 | |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni Reintrodotta la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2020, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% |
c. 693-694 | |
| Colture arboree pluriennali
Incrementata del 20%, per il triennio 2020-2022, la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con l’esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni |
c. 509 | |
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Cedolare secca per contratti di locazione a canone concordato Stabilizzata al 10% la cedolare secca per i contratti di locazione abitativa a canone concordato |
c. 6 | |
| Lavoro dipendente | ||
| Auto aziendali
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, è modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Pertanto, il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci sarà il seguente: – per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; – per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; – per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); – per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%) |
c. 632 e 633 | |
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Buoni pasto Modificati i limiti esenti dei buoni pasto: – se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da 7 a 8 euro; – se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4 euro. Mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione |
c. 677 | |
| Anticipazione regime lavoratori impatriati
Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 |
Art. 13 ter c. 1 | |
| Lavoro autonomo | ||
| Regime forfettario
Sono stati introdotti: un limite di 20.000 euro di spese sostenute per prestazioni di lavoro; l’esclusione in caso di percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche |
c. 692 | |
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Flat tax Abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per i soggetti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro |
c. 691 | |
| Capitale | ||
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Tassazione trust estero Sono redditi di capitale i proventi distribuiti a beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paradisi fiscali. Se non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero ammontare percepito si considera reddito |
Art. 13 | |
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Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio (PIR) Per i piani di risparmio a lungo termine costituiti dal 2020, in ciascun anno di durata del piano, per almeno 2/3 dell’anno, le somme o i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia |
Art. 13 bis | |
| Diversi | ||
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Plusvalenze immobiliari È stata aumentata dal 20 al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze da cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni |
c. 695 | |
| Dichiarazione | ||
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Termine trasmissione dichiarazione Dal 2021, cambieranno i termini di presentazione del Mod. 730 |
Art. 16 bis c. 3 | |
| Società di capitali ed enti commerciali | ||
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Aiuto alla crescita economica (ACE) Ripristinata, con decorrenza retroattiva (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018), la disciplina ACE, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre dal reddito d’impresa (fino a concorrenza dello stesso) un importo determinato in percentuale rispetto alla variazione in aumento, al netto di quelle in diminuzione, del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Dal 2019 la percentuale è fissata in misura pari all’1,3%. Contestualmente, è abrogata la c.d. Mini IRES, di fatto mai entrata in vigore |
c. 287 | |
| Redditi da attività in concessione
Introdotta, per il triennio 2019-2021, una maggiorazione di 3,5 punti percentuali per l’IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione |
c. 716 e 718 | |
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Deduzione di componenti negative IRES Differite le percentuali di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, previste da alcune norme (stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari; riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali) |
c. 712 – 715 | |
| Pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
Sancita l’esenzione fiscale per le somme corrisposte a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, qualora la Corte stessa preveda la clausola di esenzione. Pertanto, in tali circostanze, non si applica la disposizione dell’art. 88 DPR 917/86, secondo cui le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive |
c. 431 | |
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Sport bonus Applicabile anche nel 2020 il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche |
c. 177-179 | |
| Rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l’ammontare dovuto non supera 3 milioni di euro, o, in caso contrario, fino a sei rate |
c. 696-704 | |
| Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi
Viene previsto che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dall’art. 96 c. 8 lett. a DPR 917/86, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V, Codice degli appalti, ma anche le parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. |
Art. 35 | |
| Società di persone | ||
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Dividendi distribuiti a società semplici In caso di dividendi imputabili a: – soggetti IRES residenti, sono tassati per il 5% del loro ammontare; – s.n.c., s.a.s. e imprenditori individuali, residenti, sono tassati per il 58,14% del loro ammontare nell’esercizio in cui sono percepiti; – persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono tassati tramite ritenuta d’imposta del 26%, operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice |
Art. 32 quater | |
| Principali agevolazioni | ||
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Introdotto, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 effettuati nel 2020. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento al punto 3 sottostante, anche i professionisti. Spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento: 1. investimenti in beni precedentemente agevolabili con l’iper ammortamento: – 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; – 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro; 2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti di cui al punto 1.: 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro; 3. investimenti in beni diversi (precedentemente agevolabili con il super ammortamento): 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro |
c. 184 – 197 | |
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Credito d’imposta ricerca sviluppo e innovazione Per il 2020 è previsto per le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di: – ricerca e sviluppo (R&S); – innovazione tecnologica; – altre attività innovative (design e ideazione estetica) |
c. 198-209 | |
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Bonus formazione 4.0 Anche per il 2020 si applica il credito d’imposta per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Tra le principali novità vi è: – la modifica del limite massimo annuale del credito; – l’aumento dell’aliquota al 60% se i destinatari delle attività di formazione ammissibili sono lavoratori dipendenti svantaggiati; – le attività di formazione non sono più disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali |
c. 210 – 217 | |
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Credito d’imposta per investimenti nel Centro Italia Prorogato al 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 |
c. 218 | |
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Incentivi all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici Istituito un fondo per attribuire rimborsi in denaro ai soggetti, diversi da imprenditori e professionisti, che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative sono individuate con un DM entro il 30 aprile 2020 |
c. 288-290 | |
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Bonus edicole Per il 2020, il credito d’imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un’attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal bonus) |
c. 393 | |
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Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali Esteso al 2020 il credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60.000 euro |
c. 300 | |
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Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno Prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta a favore di imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo |
c. 319 | |
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Misure in favore di Campione d’Italia Istituita la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Riduzione a metà di IRPEF, IRES e IRAP per cinque anni a favore di chi risiede a Campione (l’agevolazione spetta anche a società ed enti non residenti, che hanno sede nel comune). Previsto un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione fino al 2024 |
c. 559-580 | |
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Monitoraggio strutturale degli immobili Istituito, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d’imposta per le spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Le modalità attuative sono stabilite con DM |
c. 118 | |
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Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici Dal 1° luglio 2020, alle imprese (individuali e società) e ai professionisti spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti da chiunque effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, emessi da operatori finanziari (soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria). Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e i compensi conseguiti da imprese e professionisti nell’anno precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000 |
Art. 22 | |
| Pagamento delle imposte | ||
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Accollo dei debiti Introdotto il divieto di compensazione dei debiti con i crediti dell’accollante. In caso di violazione, i versamenti si considerano non eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni. Con provvedimento dell’AE sono adottate le modalità attuative |
Art. 1 | |
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Compensazioni orizzontali Con riferimento ai crediti maturati dal 2019: – la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; – i non titolari di partita IVA e i sostituti di imposta devono compensare i crediti utilizzando i servizi telematici dell’AE |
Art. 3 | |
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Ritenute su appalti, subappalti, affidamento a consorziati e simili Dal 2020, i soggetti residenti che affidano il compimento di una o più opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati e simili, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili, devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice copia dei Mod. F24 relativi alle ritenute (per IRPEF e addizionali) trattenute ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere/servizi. Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente |
Art. 4 c. 1 e 2 | |
| Rimodulazione interessi sui versamenti
Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura unica inferiore a quella vigente, compresa tra lo 0,1% e il 3%. Con DM sono individuate le percentuali |
Art. 37 c. 1 ter e 1 quater | |
| Modifiche ai versamenti
I versamenti di acconto IRPEF, IRES e IRAP sono effettuati in due rate pari al 50% ciascuna |
Art. 58 | |
| Assistenza fiscale | ||
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Assistenza fiscale per Mod. 730 Dal 2021, cambieranno i termini relativi agli adempimenti effettuati da sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, riguardanti, ad esempio, la presentazione all’AE dei Mod. 730 e dei documenti collegati e il conguaglio |
Art. 16 bis | |
| IVA | ||
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Clausole di salvaguardia IVA (aliquote IVA) Bloccati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2020. Rimodulati quelli per gli anni successivi: – aliquota ridotta dal 10 al 12%; – aliquota ordinaria per il 2021 al 25% e a decorrere dal 2022 al 26,5% |
c. 2 e 3 | |
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Noleggio imbarcazioni da diporto A partire dal 1° aprile 2020, per l’applicazione dell’IVA ai servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue andrà dimostrata con adeguati mezzi di prova e non presunta con percentuali teoriche forfetarie (come avviene ora) |
c. 725 – 726 | |
| Divieto di compensazione
È inibita la compensazione orizzontale dei crediti in caso di cessazione della partita IVA o di provvedimento di esclusione dal VIES |
Art. 2 | |
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Estensione del regime del reverse charge IVA Viene esteso il regime del reverse charge IVA alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui all’art. 17 c. 6 lett. da a ad a quater DPR 633/72, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della UE |
Art. 4 c. 3 e 4 | |
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Dichiarazione di intento È vietato l’utilizzo delle dichiarazioni d’intento per l’acquisto/importazione di benzina e gasolio (in generale i prodotti di cui all’art. 1 c. 937 L. 205/2017) utilizzati come carburanti per motori. È prevista una deroga per il gasolio commerciale utilizzato in alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri |
Art. 6 c. 1 lett. c | |
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Acquisti UE di veicoli fiscalmente usati Per contrastare le frodi nell’acquisto di veicoli comunitari usati, viene introdotta la verifica preventiva della documentazione da parte dell’AE, anche per gli acquisti di auto usate UE da parte di soggetti privati |
Art. 9 | |
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Utilizzo dei file delle FE Viene introdotta la possibilità di utilizzo, a fini accertativi da parte della GdF nonché dell’Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Si tratta di tutti i dati, compreso quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 1 c. 5 quater D.Lgs. 127/2015, viene previsto che per la FE e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle FE relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all’Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell’art. 29 L. 124/2007 con cui è previsto che un apposito regolamento definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi |
Art. 14 | |
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Fattura elettronica (FE) e Sts Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria |
Art. 15 c. 1 | |
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Obbligo di invio telematico dei dati al Sts Viene previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all’invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts |
Art. 15 c. 2 | |
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Esterometro trimestrale e precompilate IVA Sono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere da mensili a trimestrali, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche, dalle operazioni IVA 2021, la dichiarazione annuale IVA |
Art. 16 | |
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Lotteria nazionale degli scontrini Viene posticipata al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini. Ai fini della partecipazione verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate; l’esercente provvederà alla trasmissione dei dati. E’ prevista l’esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica. Se, al momento dell’acquisto, l’esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’AE; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto |
Artt. 19 e 20 | |
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Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che svolgono il commercio al minuto e che adottano sistemi di incasso, tramite carte di credito e di debito e altre forme elettroniche, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite tali sistemi. Con provvedimento dell’AE, saranno definite le informazioni minime che devono essere trasmesse |
Art. 21 | |
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IVA scuole guida In recepimento di quanto previsto con la sentenza della C. Giust. UE 14 marzo 2019 C-449/17, viene modificato l’art. 10 c. 1 n. 20 DPR 633/72 stabilendo che l’esenzione da IVA non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario. A tal fine, non si considera tale l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell’esenzione gli insegnamenti per le altri patenti in quanto preordinate all’esercizio di un’attività professionale. Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all’entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020. Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l’obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale |
Art. 32 | |
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Cessione di piattaforme Non si considerano più cessioni all’esportazione, ma cessioni di navi per attività commerciali, le operazioni relative alle piattaforme (art. 4 c. 2 L. 28/97, in ottemperanza alla C. Giust. UE 20 giugno 2019 C-291/18). Sono escluse le piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare |
Art. 32 bis | |
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Aliquota IVA 5% per alcuni prodotti per la protezione dell’igiene femminile A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali, si applica l’aliquota IVA ridotta al 5% |
Art. 32 ter | |
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Incentivi per i veicoli elettrici e ibridi utilizzati dai disabili L’aliquota super-ridotta al 4% si applica anche alle cessioni di veicoli con motore ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, nei confronti dei soggetti diversamente abili o dei loro familiari, nonché le prestazioni di servizi resi dalle officine per adattare tali veicoli. L’agevolazione vale anche nel caso di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza. Infine, per i suddetti veicoli ibridi e a motore elettrico ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari è prevista l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi di cui all’art. 8 c. 4 L. 449/97 |
Art. 53 bis | |
| Bollo | ||
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Imposta di bollo sulle FE In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l’AE comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno |
Art. 17 | |
| Tributi erariali | ||
| Esenzione canone tv
Fissata stabilmente a 8mila euro annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all’esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti |
c. 355 e 356 | |
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Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite E’ aumentato il prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento dal 10 febbraio 2020: – Apparecchi VLT 8,50% – Apparecchi AWP 23,85%. |
c. 731-735 | |
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Sugar tax È l’imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti (c.d. edulcorate). È pari a: – € 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; – € 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Si applica dal 1° ottobre 2020 se entro il mese di agosto 2020 è emanato il decreto attuativo del MEF |
c. 661-676 | |
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Plastic tax È l’imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (c.d. MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. È pari a € 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e si applica dal 1° luglio 2020 se entro il mese di maggio 2020 è emanato un provvedimento AD. Alle imprese produttrici di MACSI è riconosciuto un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili |
c. 634-658 | |
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Imposta sui servizi digitali (c.d. web tax) Dal 2020 si applica l’imposta sui servizi digitali pari al 3% sull’ammontare dei ricavi realizzati nel corso dell’anno solare assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette |
c. 678 | |
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Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA |
Art. 38 ter | |
| Imposte su immobili | ||
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Deducibilità IMU Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Per il 2020 e il 2021, 60%; dal 2022, integrale |
c. 4, 5 e 773 | |
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Unificazione IMU TASI Dal 2020, scompare la TASI e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina ricalca quella preesistente per l’IMU. L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta |
c. 738-783 | |
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IVIE e IVAFE Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (art. 4 DL 167/90). Nei casi di esonero dai citati obblighi, gli intermediari devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all’amministrazione finanziaria attraverso i Mod. 770 |
c. 710 e 711 | |
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TARI per gli studi professionali Intervenendo sull’allegato 1 al regolamento di cui al DPR 158/99 viene modificata la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito |
Art. 58 quinquies | |
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Imposta immobiliare piattaforme marine (c.d. IMPI) Dal 2020 è in vigore l’imposta immobiliare per le piattaforme marine (c.d. IMPI), che sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria su tali piattaforme. La base imponibile è calcolata con le regole previste i fabbricati del gruppo D non accatastati soggetti a IMU, a cui si applica l’aliquota pari al 10,6 per mille di cui: la quota dell’imposta con aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato; la restante parte è destinata ai comuni individuati con DM |
Art. 38 | |
| Tributi locali | ||
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Riscossione degli enti locali Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l’introduzione, tra l’altro, dell’accertamento esecutivo e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute |
c. 784 – 815 | |
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Canone unico enti locali Istituiti, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (al posto di TOSAP, COSAP, CIMP e canone per l’occupazione delle strade) e il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione dei mercati (in sostituzione di TOSAP, COSAP e, per i casi di occupazioni temporanee, anche di TARI) |
c. 816 – 847 | |
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Imposta di soggiorno Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro). I predetti Comuni sono individuati con decreto Mibact, di concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla data del 25 dicembre 2019 |
Art. 46 c. 1 bis | |
| Accertamento e riscossione | ||
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Analisi di rischio Per le attività di analisi del rischio evasione, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono utilizzare tecnologie, elaborazioni e interconnessioni fra l’anagrafe dei rapporti finanziari e le altre banche dati a disposizione per individuare posizioni da controllare e per incentivare l’adempimento spontaneo. Le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione sono di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali con limitazione dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto con DM da emanare entro il 30 marzo 2020 |
c. 681 – 686 | |
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Compartecipazione dei Comuni alle entrate dalla lotta all’evasione Fino al 2021 i Comuni riceveranno il 100% delle maggiori imposte accertate dall’AE a seguito di segnalazioni qualificate provenienti dai medesimi |
Art. 34 | |
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Estensione utilizzo compensazione per debiti iscritti a ruolo I titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità già previste li possono utilizzare per compensare anche nel 2020 debiti affidati all’AdR entro il 31 ottobre 2019 |
Art. 37 c. 1 bis | |
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Rimodulazione interessi sui versamenti Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in una misura unica, inferiore a quella vigente, fra lo 0,1 e il 3% da determinare con apposito DM |
Art. 37 c. 1 ter e 1 quater | |
| Sanzioni | ||
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Controlli e sanzioni per indebite compensazioni Dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o in parte non utilizzabili, l’AE comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire i chiarimenti necessari o per riversare l’importo a debito. In caso di mancato versamento si applica la sanzione del 5% dell’importo per ciascuna delega di importo fino a € 5.000 e di € 250 per ciascuna delega di importo superiore a € 5.000 (non si applica il cumulo) |
Art. 3 c. 5 e 6 | |
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Estensione del ravvedimento Il ravvedimento lungo (oltre il termine di presentazione della dichiarazione o di un anno dalla scadenza di versamento) si applica anche ai tributi regionali e locali. Relativamente a detti tributi il ravvedimento rimane escluso dopo la conoscenza di avvio di controlli o notifica di atti di accertamento |
Art. 10 bis | |
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Modifiche reati penali tributari Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti La pena è ora della reclusione da 4 a 8 anni; se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici La pena è ora della reclusione da 3 a 8 anni. Dichiarazione infedele La pena è ora della reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi. La soglia di punibilità, relativa all’imposta evasa, è ridotta a euro 100.000 e quella degli elementi attivi sottratti a imposizione scende a euro 2 milioni. Non sono punibili le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Omessa dichiarazione La pena è ora della reclusione da 2 a 5 anni. Emissione fatture per operazioni inesistenti La pena è ora della reclusione da 4 a 8 anni. La pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di imposta a debito inferiore a euro 100.000. Occultamento o distruzione di documenti contabili La pena è ora della reclusione da 3 a 7 anni. Le modifiche si applicano ai fatti commessi dal 25 dicembre 2019 |
Art. 39 c. 1 lett. a – p | |
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Casi particolari di confisca Si applica la confisca obbligatoria (art. 240 bis c.p.) in caso di condanna o patteggiamento per uno dei seguenti reati: – dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000; – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a euro 100.000; – emissione di fatture per operazioni non esistenti, quando l’importo non rispondente al vero è superiore a euro 200.000; – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro 100.000; – falsità in transazione fiscale, quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 euro. Si applica ai fatti commessi dal 25 dicembre 2019 |
Art. 39 c. 1 lett. q e c. 1 bis | |
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Casi di non punibilità Estesa ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici la previsione di non punibilità se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali |
Art. 39 c. 1 lett. q bis | |
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Reati societari e sanzioni pecuniarie per l’ente Introdotta la responsabilità amministrativa dell’ente anche in caso di reati tributari, con applicazione delle seguenti sanzioni: – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote; – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel limite di 100.000 euro: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: sanzione pecuniaria fino a 500 quote; – emissione di fatture false: sanzione pecuniaria fino a 500 quote; – emissione di fatture false, per importi fino a 100.000: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; – occultamento o distruzione di scritture contabili: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. L’importo di una quota va da 258 a 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta |
Art. 39 c. 2 | |
Dott. Fabrizio Bevilacqua
FONTE:– mementopiu.it – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.