La manovra fiscale per il 2020 ha introdotto nuove regole per la presentazione delle deleghe F24.
Dal punto di vista operativo le novità più rilevanti sono le seguenti:
- Le aziende con dipendenti che usufruiscono del “bonus Renzi” o di rimborsi da 730, non potranno più utilizzare il proprio home banking per la presentazione, ma solo i canali Entratel/FiscOnline o delegare un commercialista abilitato.
- La compensazione dei crediti eccedenti la quota di € 5.000 potranno essere effettuate solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione da cui nasce il credito e previa apposizione del visto di conformità da parte del commercialista.
Di seguito un dettaglio delle novità:
A partire dal 1° gennaio è obbligatoria la presentazione del modello F24 in modalità telematica per tutti e, per le compensazioni Irpef, Ires ed Irap che superano la soglia dei 5.000 euro, è previsto che possano essere effettuate solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione. In sostanza per i crediti relativi alle imposte sui redditi si applicano le stesse regole già previste per i crediti IVA.
In altre parole, per compensazioni in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità ed attendere i 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione da cui nasce il credito.
Contemporaneamente, vige l’obbligo di inviare telematicamente tramite i canali messi a disposizione dell’AdE (Entratel/Fisconline) i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta (IVA, redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi).
La manovra fiscale per il 2020 ha esteso, l’obbligo di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
Di seguito si fornisce una rappresentazione schematica delle varie casistiche:
CONTRIBUENTI CON PARTITA IVA
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SALDO MODELLO F24 |
MODALITA’ DI VERSAMENTO |
| Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Home Banking, Entratel/Fisconline, commercialista abilitato. Divieto assoluto di presentazione cartacea |
| Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) o commercialista abilitato |
| Modello F24 con saldo zero |
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) o commercialista abilitato |
CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA
| SALDO MODELLO F24 | MODALITA’ DI VERSAMENTO |
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Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni |
È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking, Entratel/Fisconline o commercialista abilitato |
| Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) o commercialista abilitato |
| Modello F24 con saldo zero |
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) o commercialista abilitato |
Nel caso delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a differenza di quanto previsto per imprese e autonomi, è prevista la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti alcuna compensazione.
Pescara 13/01/2020
Dott. Fabrizio Bevilacqua