NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI DI INTENTO 2020

Nella normale prassi commerciale può avvenire che un cliente, con lo status di esportatore abituale, chieda al proprio fornitore di emettere fattura senza applicazione dell’IVA.

Fino allo scorso 2019 questa operazione avveniva attraverso la consegna della cosiddetta “dichiarazione d’intento” completa del protocollo di presentazione telematica all’AdE. Solo dopo aver ricevuto questo documento il fornitore poteva legittimamente emettere fatture in regime di non imponibilità ex art. 8 lett. c) DPR 633/72. Vi erano poi da assolvere altri adempimento, quali, ad esempio, la numerazione e la registrazione in un apposito registro e l’indicazione in dichiarazione IVA delle dichiarazioni d’intento ricevute.

A partire 1° gennaio 2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso. Tuttavia, a fronte di tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) prevede quanto segue:

  • nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
  • sono soppressi alcuni adempimenti relativi alla emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
  • sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.

Le modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.

Ad oggi tale provvedimento attuativo non è ancora stato approvato.

In relazione alla dichiarazione d’intento, anche per il futuro resta fermo l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di redigere la stessa con il modello conforme e inviare telematicamente la stessa all’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, al fornitore, il quale, però,  sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.

Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

Va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento è applicabile la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).

Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di “semplificare” la procedura dell’acquisto senza imposta da parte dell’esportatore abituale con l’utilizzo del plafond, poiché, se da un lato non si obbliga più quest’ultimo soggetto all’invio della copia della dichiarazione d’intento, dall’altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.

È del tutto evidente che qualsiasi fornitore avrà come principale interesse quello di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.

A questo punto non è dato sapere dove sia la semplificazione, mentre è certo ed evidente l’inasprimento delle sanzioni a carico del fornitore che dovesse cadere in errore.

Dott. Fabrizio Bevilacqua

 

 

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