PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO FISCALE PER IL 2020

Nelle prossime righe vengono riassunte le principali novità introdotte dal D.L. 124/2019  pubblicato sabato 26 ottobre in «Gazzetta Ufficiale» e in vigore da domenica 27 ottobre.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Considerando che quest’anno le dichiarazioni dei redditi e Irap, relative al 2018, dovranno essere presentate entro il 2 dicembre 2019 (cioè dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale) e che molti contribuenti hanno già compensato, prima della presentazione alle Entrate dei modelli, importi di crediti Irpef, Ires e Irap di queste dichiarazioni superiori a 5.000 euro, il decreto fiscale prevede che la stretta sulle compensazioni (che consente l’utilizzo di questi crediti solo dopo 10 giorni dall’invio alle Entrate del modello) si applicherà solo ai crediti che saranno indicati nei modelli 2020, relativi al 2019, da presentare dal 2 maggio 2020 in poi.

APPALTI E MANODOPERA

Si applicheranno dal 1° gennaio 2020 le discusse e complicate disposizione relative al versamento da parte dei committenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sulle retribuzioni dei propri dipendenti. L’estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, invece, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione della Ue.

IMPOSTA DI BOLLO

Per l’omesso pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche, con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro, è già in vigore da domenica 27 ottobre l’innalzamento della sanzione dal 30% a 100 per cento. Questa era stata ridotta al 30% dal decreto crescita 2019 e ritornerà a questa misura dal 1° gennaio 2020.

CONTANTE

La riduzione da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro del limite consentito dei trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e «tra soggetti diversi» (siano essi persone fisiche o giuridiche) decorrerà dal 1° luglio 2020, mentre l’ulteriore riduzione a 999,99 euro decorre dal 1° gennaio 2022.

SANZIONI POS

Per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con «carte di pagamento» (relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito), la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, si applicherà dal 1° luglio 2020.

ACCONTI

È entrata in vigore domenica 27 la norma che prevede che le due rate dell’acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap dovranno essere calcolate, non più nella misura del 40% la prima e del 60% la seconda, ma nella misura del 50% ciascuna. La novità, però, non si applicherà per tutti i contribuenti, ma solo per i soggetti che contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati gli Isa. Questo nuovo metodo di calcolo dell’acconto si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessati agli Isa, come i collaboratori dell’impresa familiare o coniugale, i soci di società di persone, di società di capitali trasparenti o delle associazioni professionali.

Per il primo anno di applicazione, considerando che il primo acconto 2019, pagato lo scorso 30 settembre 2019, è stato pari al 40% del totale, non viene chiesto di pagare il 10% mancante con il secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019. Pertanto, quest’ultimo sarà pari a 50% del totale e non del 60%, come previsto prima del decreto fiscale.

REATI TRIBUTARI

L’inasprimento delle pene per i reati tributati e le modifiche alla responsabilità amministrativa degli enti entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale. Non viene, dunque, più previsto il differimeno di 15 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione.

Le norme elencate, potranno essere integrate e/o correte nel corso dell’iter parlamentare che porterà alla conversione definitiva del decreto in legge. Sarà compito dello studio aggiornarvi su eventuali variazioni.

Si sottolinea, tuttavia, che, trattandosi di Decreto Legge, tutte le norme riportate sono già in coso di validità e le eventuali correzioni/integrazioni di cui sopra, nel caso, avranno effetto retroattivo.

Pescara 28/10/2019

(fonte: il sole 24ore)

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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