PREMESSA
In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA: · che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019; · a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.
SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI
La proroga al 30.9.2019 si applica nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.
SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2019 E IL 30.9.2019
La proroga si applica a tutte le società di capitale con esercizio “solare” (1/1 -31/12) per cui sono stati approvati gli ISA e che non superano i 5.164.569,00 di ricavi.
SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
Oltre ai soggetti di cui sopra, possono beneficiare della proroga: · i soci di società di persone; · i collaboratori di imprese familiari; · i coniugi che gestiscono aziende coniugali; · i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); · i soci di società di capitali “trasparenti”.
CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
I c.d. “contribuenti minimi” e i contribuenti che applicano il “regime forfetario” in base ai chiarimenti forniti con la risoluzione 64/E del 28/06/2019 possono beneficiare del differimento al 30.9.2019.
CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari: · dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza maggiorazione di interessi; ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4%. Si tratta, ad esempio: · delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti” · dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA; · dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro; · degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO IL MODELLO 730/2019
La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019.
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
- il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI
La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).
VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2018
Premesso che i soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (se non effettuato entro il termine ordinario del 16.3.2019) entro: · il 30.06.2019, maggiorandolo dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2019, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il termine ordinario e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA.
VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.
OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti: · per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato); · per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato)
Pescara 01/07/2019
Dott. Fabrizio Bevilacqua