Il D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge delega 155/2017, è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale.
Dal punto di vista operativo, tali nuove previsioni comportano un allargamento della platea dei soggetti interessati dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.
I nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo
Il nuovo codice della crisi d’impresa entra in vigore, in via generale, il prossimo 15 agosto 2020; per alcune previsioni, tuttavia, è stata introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477, cod. civ., che si occupa della nomina dell’organo di controllo nelle società.
Le novità più importanti riguardano il profilo dimensionale.
Prima della riforma l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis (quelli che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabiliti degli specifici parametri che sono così riassumibili:
| Attivo | € 2.000.000 |
| Ricavi | € 2.000.000 |
| Numero medio dipendenti impiegati | 10 |
Regola di “innesco” 1 su 3 per 2 anni consecutivi
Va evidenziato come la riduzione dei parametri rispetto a quelli previsti dall’art. 2435-bis c.c. e la verifica del superamento anche solo di uno di questi, comporta un consistente allargamento della platea delle società interessate dall’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore.
Decorrenza
Uno dei punti più delicati è quello della decorrenza delle nuove previsioni.
Il comma 3 dell’articolo 379 contiene la disciplina transitoria e dispone quanto segue: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro 9 mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477, cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”
Alla luce della nuova disciplina, quindi, Il primo elemento rilevante è il fatto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018. Pertanto, operativamente, il problema si pone immediatamente.
Di fondamentale importanza, però, è il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019.
Dato per scontato che tale rinvio è certamente operativo per la necessità di adeguamento degli statuti alle nuove previsioni, qualche dubbio sorge sulla possibilità di differimento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all’articolo 2477, cod. civ..
Ciò posto, la relazione accompagnatoria al provvedimento in commento pare rendere applicabile, anche nel suddetto caso, il differimento di 9 mesi dell’obbligo di nomina.
Lo Studio, in sede di deposito del bilancio 2018, avviserà tempestivamente le singole società interessate, al fine di organizzare la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Da segnalare, inoltre, che le società, durante tale regime transitorio, dovranno adeguare la propria struttura amministrativa ed organizzativa per farsi trovare pronte, anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli interni, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa, da applicarsi a decorrere dei successivi otto mesi.
Pescara 06/05/2019
Dott. Fabrizio Bevilacqua