MODALITA’ DI DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI A CAVALLO DELL’ANNO

questo articolo viene riproposto aggiornato in data 29/12/2021

Con questo contributo cercherò di fornire in maniera schematica le soluzioni alle problematiche relative alla ricezione e contabilizzazione delle fatture acquisti, in particolare a cavallo dell’esercizio.

La normativa vigente stabilisce che: “entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto a detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Questa previsione comporta una netta differenziazione tra le liquidazioni Iva infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre ovvero al quarto trimestre di ciascun anno.

In effetti, mentre nel corso dell’anno è possibile detrarre l’IVA nella liquidazione relativa alla data riportata in fattura anche se la stessa è stata ricevuta e registrata entro il 15 del mese/trimestre successivo, per la liquidazione di fine periodo la possibilità di detrazione entro il 16 gennaio (16 marzo per i trimestrali) si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di esigibilità dell’imposta.

Al fine di poter anticipare la detrazione, pertanto, è consigliabile annotare la fatture cartacee datate 2018 entro il 31/12/2018. Se registrate successivamente, infatti, la detrazione potrà essere esercitata non prima del 16 febbraio per i mensili e del 16 maggio per i trimestrali.

Volendo esemplificare:

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE IVA MENSILE

  • Se un contribuente riceve una fattura datata ad es. aprile 2019 prima del 15 di maggio 2019 e l’annota nel registro acquisti entro detta data, potrà operare la relativa detrazione Iva nella  liquidazione di aprile con scadenza 16 maggio del 2019;

  • Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2018 prima del 31 dicembre dello stesso anno, può operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione di dicembre con scadenza 16 gennaio 2019 a condizione che annoti entro il 31 dicembre la fattura nel registro degli acquisti;

  • Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2018 il 10 del mese di gennaio 2019 e l’annota nel registro acquisti entro la stesa data, dovrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione di gennaio 2019 con scadenza 16 febbraio;

  • Se un contribuente riceve con modalità tracciabile (es.PEC) una fattura datata dicembre 2018 entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma annota la fattura entro il 30 aprile 2019, non potrà portare in detrazione la fattura nel 2019, ma dovrà inserirla in un sezionale relativo al 2018 e farà concorrere l’Iva nel credito Iva annuale, evidenziando lo stesso nella dichiarazione che presenterà entro il 30 aprile 2019. Se la stessa fattura venisse annotata successivamente alla presentazione della dichiarazione iva (30/04/2019), si perderebbe il diritto alla detrazione. Qualora, tuttavia, in assenza di tracciabilità, il contribuente affermasse di aver ricevuto la fattura datata 2018 nel 2019 si rientrerebbe nella casistica del punto precedente e la detrazione avverrebbe nel mese di ricevimento.

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE

  • Se un contribuente riceve una fattura datata ad es. febbraio 2019 prima del 15 di maggio 2019 e l’annota nel registro acquisti entro detta data, potrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 1° trimestre con scadenza 16 maggio del 2019;

  • Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2018 prima del 31 dicembre dello stesso anno, può operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 4° trimestre 2018 con scadenza 16 gennaio 2019 a condizione che annoti entro il 31 dicembre la fattura nel registro degli acquisti;

  • Se un contribuente riceve una fattura datata dicembre 2018 nel 1° trimestre 2019 e l’annota nel registro acquisti entro la stesa data, dovrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 1° trimestre 2019 con scadenza 16 maggio;

  • Se un contribuente riceve con modalità tracciabile (es.PEC) una fattura datata dicembre 2018 entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma annota la fattura nel 1° trimestre 2019, non potrà portare in detrazione la fattura nello stesso trimestre, ma dovrà inserirlo in un sezionale relativo al 2018 e farà concorrere l’Iva nel credito Iva annuale, evidenziando lo stesso nella dichiarazione che presenterà entro il 30 aprile 2019. Se la stessa fattura datata e ricevuta nel 2018 non verrà annotata entro la presentazione della dichiarazione (30 aprile 2019), si perderà il diritto alla detrazione. Qualora, tuttavia, in assenza di tracciabilità, il contribuente affermasse di aver ricevuto la fattura datata 2018 nel 2019 si rientrerebbe nella casistica del punto precedente e la detrazione avverrebbe nel trimestre di ricevimento.

Pescara 06/02/2019

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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